Riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati e nei posteggi isolati del territorio comunale

A decorrere dal giorno 25 maggio 2020 possono riaprire le attività di commercio su aree pubbliche del settore non alimentare nei mercati e posteggi isolati del comune di Venezia, nel rispetto dei criteri generali che dovranno essere rispettati e posti in essere a carico dei singoli operatori commerciali:

  • obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro anche attraverso il posizionamento di apposita segnaletica verticale ed orizzontale con l’apposizione a terra di strisce removibili che delimitino lo spazio riservato alla clientela;
  • contingentamento dei clienti che possono accostarsi al singolo banco; il calcolo dei clienti dovrà tenere conto delle regole sul distanziamento sociale (almeno 1 metro) e sul divieto di assembramento; la vendita, ove possibile, potrà avvenire anche lateralmente ai banchi sempre nel rispetto delle suddette regole (divieto di assembramento – distanziamento sociale);
  • obbligo, nel caso di utilizzo di stand per l’esposizione e la vendita della merce o di forme di allestimento del banco tale da consentire alla clientela di circolare all’interno dello spazio espositivo, di prevedere percorsi obbligatori tra gli stand (Entrata e Uscita) definendo il numero massimo di clienti compresenti all’interno nel rispetto della distanza interpersonale di un (1) metro;
  • obbligo da parte degli operatori e dei clienti di utilizzare le mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  • obbligo da parte degli operatori di mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  • obbligo da parte degli operatori che pongono in vendita capi di abbigliamento o merce la cui scelta avviene mediante manipolazione da parte del cliente, di imporre ai clienti la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa alla disinfezione delle mani dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da usare obbligatoriamente;
  • divieto di porre in vendita beni usati (capi di abbigliamento, calzature, ecc…).

Gli operatori precari di entrambi i settori merceologici possono partecipare ai mercati nei soli posteggi che dovessero eventualmente risultare liberi nella singola giornata di mercato; non potranno, invece, essere assegnati eventuali posteggi vacanti in quanto già utilizzati per garantire il rispetto dei principi del distanziamento sociale - fatte salve diverse valutazioni della Polizia Locale.

In caso di mancato rispetto dei criteri sopraccitati e delle linee guida regionali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, verrà disposta la sospensione dell’attività - ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge 16/05/2020, n. 33.

(disposizione dirigenziale prot. n. 2020/229609 del 28/05/2020 - prorogata con disposizione dirigenziale prot. n. 2020/250083 del 12/06/2020 - ulteriormente prorogata con disposizione dirigenziale prot. n. 2020/273237 del 29/06/2020 - ulteriormente prorogata con disposizione dirigenziale prot.n. 2020/300001 del 15/07/2020 - ulteriormente prorogata fino al 15/09/2020 con disposizione prot n. 2020/360284 del 24/08/2020 - ulteriormente prorogata fino al 15/10/2020 con disposizione prot n. 2020/390864 dell'11/09/2020 - ulteriormente prorogata fino al 31/12/2020 con disposizione prot n. 2020/454282 del 14/10/2020)

Per informazioni Ufficio Commercio su aree pubbliche

pagina pubblicata il 29/05/2020 ore 23.50
pagina aggiornata il 17/09/2020 ore 14.20

Ultimo aggiornamento: 22/09/2021 ore 13:44