P.R.G. per la Terraferma   

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo IV
Zone produttive di completamento e di espansione
articolo 37
Attività produttive isolate

37.1.1Sono queste le attività non ricadenti in una specifica zona o sottozona per attività produttive, ma all’interno di altre zone territoriali omogenee. Tali attività sono individuate con apposita grafia rispetto alla loro compatibilità igienico-sanitaria e ambientale o meno con la zona in cui ricadono e classificate, nel modo seguente:
- da confermare
- da bloccare
- da trasferire.
37.1.2In ogni caso tutte le attività isolate (ivi comprese quelle da trasferire, fintantochè tale previsione non troverà attuazione) dovranno essere dotate degli impianti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di inquinamento, per i quali potranno essere rilasciate le necessarie autorizzazioni nei limiti edificatori prescritti dai successivi commi.
37.2Attività isolate da confermare: 
37.2.1destinazioni d’uso ammesse: B e D di cui all’ art. 8 delle N.T.G.A.;
37.2.2interventi ammessi: tutti quelli di cui all'art. 7 delle N.T.G.A. con esclusione di quello di cui al punto 7.2.5 (nuova costruzione) e nel rispetto dei seguenti indici:

-    ampliamento del 40% della Sp esistente e comunque fino al raggiungimento di un indice massimo, comprensivo dell'esistente;

-    Uf: 0,6 mq/mq  per le destinazioni d'uso di cui alla lett. B dell'art.8 delle N.T.G.A.;

-    Uf: 1 mq/mq; per le destinazioni d'uso di cui alla lettera D dell'art.8 delle N.T.G.A.;
-    Ds: ml. 10;

-    Df: ml. 10;

-    Dc: 0 o ml. 5;

-    H: ml. 9 salva diversa indicazione contenuta nella Scheda Puntuale di progetto.

E' altresì ammesso il sopralzo del 40% della SP esistente, comunque fino al raggiungimento di un indice massimo comprensivo dell'esistente e nel rispetto degli indici sopra elencati, solo qualora espressamente indicato nella Scheda Puntuale di cui all'allegato A.
Gli interventi ammessi sono realizzabili per quanto non in contrasto con il contenuto progettuale e con le eventuali prescrizioni contenute nelle Schede Puntuali di progetto di cui all'allegato A.
Si prescrive inoltre che, con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G. va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall’art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all’art. 50 lett. d), della legge stessa, approvati con D.G.R. 3178 dell’8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti.
Le disposizioni e le previsioni contenute nel P.R.G. sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere.
37.3Attività isolate da bloccare:
37.3.1Destinazioni d’uso ammesse: B e D di cui all’ art. 8 delle N.T.G.A.;
37.3.2interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; è ammesso anche l'ampliamento fino ad un massimo del 10% della Sp esistente per le attività individuate con apposita Scheda Puntuale di cui all'allegato A.
E' altresì ammesso il sopralzo del 10% della SP esistente, comunque fino al raggiungimento di un indice massimo comprensivo dell'esistente, e nel rispetto degli indici sopra elencati, solo qualora espressamente indicato nella Scheda Puntuale di cui all'allegato A
Gli interventi ammessi sono realizzabili per quanto non in contrasto con il contenuto progettuale e con le eventuali prescrizioni contenute nelle Schede Puntuali di progetto di cui all'allegato A. 
Si prescrive inoltre che, con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G. va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall’art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all’art. 50 lett. d), della legge stessa, approvati con D.G.R. 3178 dell’8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti.
Le disposizioni e le previsioni contenute nel P.R.G. sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere.
37.4Attività isolate in zona impropria da trasferire, in quanto ritenute non compatibili con la zona omogenea in cui ricadono: 
37.4.1Destinazioni d’uso ammesse: fino al trasferimento è consentito solo l’uso in atto alla data dell’1.7.97; in seguito al trasferimento dell’attività (intendendovi per tale la sua rilocalizzazione in zone destinate alla specifica attività produttiva e non la sua cessazione) sono ammesse le destinazioni previste per la Z.T.O. di appartenenza nonché quelle residenziali e sociali ai sensi dell’art.8 delle N.T.G.A..
37.4.2Fino al trasferimento in zone idonee: manutenzione e tutti quegli interventi necessari, su ordinanza dell’Autorità competente, atti a garantire la pubblica incolumità; a seguito del trasferimento: tutti gli interventi ammessi nella Z.T.O. di appartenenza.
37.5Gli interventi di cui al presente articolo per le attività produttive isolate in zona impropria sono assoggettate ad interventi di mitigazione visiva per mezzo di siepi multiplane alte, secondo le disposizioni del “Progetto Ambientale: prescrizioni ed indirizzi” allegato alle presenti norme.