P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo IV Zone produttive di completamento e di espansione ![]() | |
articolo 37 Attività
produttive isolate |
37.1.1 | Sono
queste le attività non ricadenti in una specifica zona o
sottozona per attività produttive, ma all’interno
di altre
zone territoriali omogenee. Tali attività sono individuate
con
apposita grafia rispetto alla loro compatibilità
igienico-sanitaria e ambientale o meno con la zona in cui ricadono e
classificate, nel modo seguente: - da confermare - da bloccare - da trasferire. | |
37.1.2 | In ogni caso tutte le attività isolate (ivi comprese quelle da trasferire, fintantochè tale previsione non troverà attuazione) dovranno essere dotate degli impianti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di inquinamento, per i quali potranno essere rilasciate le necessarie autorizzazioni nei limiti edificatori prescritti dai successivi commi. | |
37.2 | Attività isolate da confermare: | |
37.2.1 | destinazioni d’uso ammesse: B e D di cui all’ art. 8 delle N.T.G.A.; | |
37.2.2 | interventi
ammessi: tutti quelli di cui all'art. 7 delle N.T.G.A. con esclusione
di quello di cui al punto 7.2.5 (nuova costruzione) e nel rispetto dei
seguenti indici: -
ampliamento del 40% della Sp esistente e comunque fino al
raggiungimento di un indice massimo, comprensivo dell'esistente; E'
altresì ammesso il sopralzo del 40% della SP esistente,
comunque
fino al raggiungimento di un indice massimo comprensivo dell'esistente
e nel rispetto degli indici sopra elencati, solo qualora espressamente
indicato nella Scheda Puntuale di cui all'allegato A. - Uf: 0,6 mq/mq per le destinazioni d'uso di cui alla lett. B dell'art.8 delle N.T.G.A.; - Uf: 1 mq/mq; per le destinazioni d'uso di cui alla lettera D dell'art.8 delle N.T.G.A.; - Ds: ml. 10; - Df: ml. 10; - Dc: 0 o ml. 5; - H: ml. 9 salva diversa indicazione contenuta nella Scheda Puntuale di progetto. Gli interventi ammessi sono realizzabili per quanto non in contrasto con il contenuto progettuale e con le eventuali prescrizioni contenute nelle Schede Puntuali di progetto di cui all'allegato A. Si prescrive inoltre che, con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G. va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall’art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all’art. 50 lett. d), della legge stessa, approvati con D.G.R. 3178 dell’8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nel P.R.G. sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere. | |
37.3 | Attività isolate da bloccare: | |
37.3.1 | Destinazioni d’uso ammesse: B e D di cui all’ art. 8 delle N.T.G.A.; | |
37.3.2 | interventi
ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro,
ristrutturazione edilizia; è ammesso anche l'ampliamento
fino ad
un massimo del 10% della Sp esistente per le attività
individuate con apposita Scheda Puntuale di cui all'allegato A. E' altresì ammesso il sopralzo del 10% della SP esistente, comunque fino al raggiungimento di un indice massimo comprensivo dell'esistente, e nel rispetto degli indici sopra elencati, solo qualora espressamente indicato nella Scheda Puntuale di cui all'allegato A Gli interventi ammessi sono realizzabili per quanto non in contrasto con il contenuto progettuale e con le eventuali prescrizioni contenute nelle Schede Puntuali di progetto di cui all'allegato A. Si prescrive inoltre che, con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G. va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall’art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all’art. 50 lett. d), della legge stessa, approvati con D.G.R. 3178 dell’8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nel P.R.G. sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere. | |
37.4 | Attività isolate in zona impropria da trasferire, in quanto ritenute non compatibili con la zona omogenea in cui ricadono: | |
37.4.1 | Destinazioni d’uso ammesse: fino al trasferimento è consentito solo l’uso in atto alla data dell’1.7.97; in seguito al trasferimento dell’attività (intendendovi per tale la sua rilocalizzazione in zone destinate alla specifica attività produttiva e non la sua cessazione) sono ammesse le destinazioni previste per la Z.T.O. di appartenenza nonché quelle residenziali e sociali ai sensi dell’art.8 delle N.T.G.A.. | |
37.4.2 | Fino al trasferimento in zone idonee: manutenzione e tutti quegli interventi necessari, su ordinanza dell’Autorità competente, atti a garantire la pubblica incolumità; a seguito del trasferimento: tutti gli interventi ammessi nella Z.T.O. di appartenenza. | |
37.5 | Gli interventi di cui al presente articolo per le attività produttive isolate in zona impropria sono assoggettate ad interventi di mitigazione visiva per mezzo di siepi multiplane alte, secondo le disposizioni del “Progetto Ambientale: prescrizioni ed indirizzi” allegato alle presenti norme. |