P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo IV Zone produttive di completamento e di espansione ![]() | |
articolo 36 Sottozona
D/B Aree produttivo-commerciali di riconversione funzionale |
36.1 | Per tali impianti è ammesso il cambio d’uso o d’attività unicamente tra quelle di cui alle lettere B e D di cui all’art.8 delle N.T.G.A., con l’esclusione di quelle commerciali al minuto di generi di prima necessità. |
36.2 | Per
tali impianti, nell’ambito della classe delle
attività
produttive ammesse, di cui al precedente comma, oltre alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, al restauro ed al risanamento conservativo,
alla ristrutturazione senza aumento di volume, è concesso
l’ampliamento unicamente per motivi igienico-sanitari e per
l’adeguamento degli impianti a norme ambientali e di igiene
del
lavoro, alle seguenti condizioni: a)
l’ampliamento non superi in termini di superficie
lorda di pavimento il 10% dell’esistente; b) Df: le distanze tra fabbricati o corpi di fabbrica non superino di 0,75 volte la somma delle loro altezze; c) Dc: la distanza dai confini dei fabbricati e corpi di fabbrica non sia superiore a 0,75 volte la loro altezza; d) Ds: distanza dalle strade non inferiore a ml. 7,50 In tali casi l’attuazione è diretta tramite permesso di costruire o denuncia di inizio attività. |
36.3 | E’ inoltre ammesso il cambio d’uso dalla classe delle attività produttive a quella della residenza (lett. A art.8 N.T.G.A.) per gli impianti che risultino dismessi, o in seguito a trasferimento nell’ambito comunale dell’attività produttiva in zona propria o, comunque, in edificio regolarmente abilitato alla destinazione produttiva se in zona compatibile con la specifica attività, garantendo comunque, attraverso apposita convenzione, i livelli occupazionali rilevati al momento dell’istanza di cambio d’uso, per un periodo non inferiore a 6 anni, prevedendo comunque, nel caso in cui vi sia identità, o qualsiasi forma di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, fra proprietario dell’area e titolare dell’attività produttiva, che l’inadempienza equivale ad abuso edilizio non sanabile (ex art. 33 del DPR 380/2001 commi 1° e 2°) per la porzione di edificazione corrispondente alla differenza di Sp tra gli indici Ut sotto indicati. Nell’ipotesi di cui al presente comma l’area dell’impianto produttivo individuato nelle tavv. 13.1, in presenza di apposita convenzione, anche a garanzia del rispetto delle condizioni di cui al presente comma, approvata dal Consiglio Comunale, verrà definita “Zona di degrado”, ai sensi dell’art.27 della L.457/78 e i relativi Piani di Recupero avranno un indice di utilizzazione territoriale (Ut) di 1 mq/mq nel caso di trasferimento e di 0,6 mq/mq nel caso di attività dismesse, Dc = 5 ml |
36.4 | Le condizioni di dismissione o di trasferimento, di cui al comma precedente, andranno accertate all’atto della adozione del previsto Piano di Recupero. |
36.5 | Qualora la condizione di trasferimento si sia definita precedentemente alla presentazione dell’istanza di cambio d’uso, verrà applicato l’indice territoriale (Ut) di 0,6 mq./mq. |
36.6 | Qualora non vi si coincidenza tra soggetto intestatario dell'attività produttiva, e soggetto titolare degli immobili in cui questa si svolge, l’Ut previsto in caso di trasferimento sarà utilizzabile qualora le spese di trasferimento siano sostenute, in modo documentato, dal secondo. |
36.7 | L'approvazione del Piano di Recupero di cui al precedente art. 36.3 sarà subordinata alla presentazione, da parte del proponente, di una relazione di caratterizzazione del terreno e dell'eventuale piano di bonifica, dell'area stessa approvato dagli organi competenti. |