P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo IV
Zone produttive di completamento e di espansione
articolo 34 bis
Sottozona D8.a – Attività florovivaistiche

Le sottozone D8.a sono destinate allo sviluppo delle attività florovivaistiche secondo le seguenti prescrizioni:

a) destinazioni d’uso ammesse: quelle relative alla produzione intensiva di piante nonché quelle correlate a tale attività quali uffici, commercio al minuto, pubblici esercizi (di cui alle lett. C e D1 dell’art. 8.2 delle N.T.G.A.). Sono inoltre ammessi alloggi di servizio, di Sp non superiore a 200 mq., nella misura di uno per ogni unità produttiva;

b) per gli edifici esistenti sono ammessi tutti i tipi di intervento definiti all’art.7 delle N.T.G.A.;

c) per gli interventi di nuova edificazione, nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo valgono i seguenti indici:

- Uf 0,5 mq/mq per le serre fisse;

- Uf 0,02 mq/mq per annessi rustici;

- Uf 0,02 mq/mq per attività di cui alle lett. C e D1 dell’art.8.2 delle N.T.G.A. con un massimo di mq.600;
- H max: 6,00 ml.

- Ds: 10,00 ml.

- Df: 0,0 o 10,0 ml.

d) per gli interventi di nuova edificazione e nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo dovranno essere reperiti i seguenti standard di uso pubblico: per le destinazioni di cui alle lett. C e D1 dell’art. 8.2 delle N.T.G.A. 0,8 mq/mq di Sp a parcheggio.

e) Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a tutela paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 21 lettera a) del PALAV, dovranno essere adottate le prescrizioni ambientali contenute nel successivo art. 40.4.2.