P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo IV Zone produttive di completamento e di espansione ![]() | |
articolo 34 bis Sottozona
D8.a – Attività florovivaistiche |
Le
sottozone D8.a sono destinate allo sviluppo delle attività
florovivaistiche secondo le seguenti prescrizioni: a)
destinazioni d’uso ammesse: quelle relative alla produzione
intensiva di piante nonché quelle correlate a tale
attività quali uffici, commercio al minuto, pubblici
esercizi
(di cui alle lett. C e D1 dell’art. 8.2 delle N.T.G.A.). Sono
inoltre ammessi alloggi di servizio, di Sp non superiore a 200 mq.,
nella misura di uno per ogni unità produttiva; b) per gli edifici esistenti sono ammessi tutti i tipi di intervento definiti all’art.7 delle N.T.G.A.; c) per gli interventi di nuova edificazione, nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo valgono i seguenti indici: - Uf 0,5 mq/mq per
le serre fisse; - Uf 0,02 mq/mq per annessi rustici; - Uf 0,02 mq/mq per attività di cui alle lett. C e D1 dell’art.8.2 delle N.T.G.A. con un massimo di mq.600; - H max: 6,00 ml. - Ds: 10,00 ml. - Df: 0,0 o 10,0 ml. d)
per gli interventi di nuova edificazione e nuova costruzione in
ampliamento o in sopralzo dovranno essere reperiti i seguenti standard
di uso pubblico: per le destinazioni di cui alle lett. C e D1
dell’art. 8.2 delle N.T.G.A. 0,8 mq/mq di Sp a parcheggio. e) Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a tutela paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 21 lettera a) del PALAV, dovranno essere adottate le prescrizioni ambientali contenute nel successivo art. 40.4.2. |