P.R.G. per la Terraferma   

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo IV
Zone produttive di completamento e di espansione
articolo 34
Sottozona D7 - Attrezzature di servizio alla viabilità

34.1La sottozona D7 deve essere caratterizzata da attrezzature atte a facilitare e rendere confortevole la sosta del traffico veicolare in transito.
34.2Le destinazioni d’uso ammesse nella sottozona D7 sono: servizi ai trasporti, agenzie turistiche e per le pratiche automobilistiche, istituzioni culturali, religiose ricreative di spettacolo, sportive e quelle di cui alle lettere D1, E1 ed E2 dell’art.8 delle N.T.G.A.. 
34.3Gli interventi edilizi negli ambiti definiti D7a sono soggetti alle seguenti prescrizioni: a) le destinazioni d’uso ammesse sono quelle contenute nel comma 2° del presente articolo; b) negli edifici esistenti sono ammessi tutti i tipi di intervento definiti nell’art.7 delle N.T.G.A. con l’esclusione dei punti 7.2.2 e 7.2.5.
34.4Gli interventi edilizi negli ambiti definiti D7b sono subordinati alla approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con i limiti ed i contenuti delle schede-norma e/o tabelle allegate .
34.5Nella redazione dello strumento urbanistico attuativo i nuovi interventi edilizi previsti dovranno rispettare una distanza minima di ml. 5 dal perimetro del piano attuativo.