P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo IV Zone produttive di completamento e di espansione ![]() | |
articolo 34 Sottozona
D7 - Attrezzature di servizio alla viabilità |
34.1 | La sottozona D7 deve essere caratterizzata da attrezzature atte a facilitare e rendere confortevole la sosta del traffico veicolare in transito. |
34.2 | Le destinazioni d’uso ammesse nella sottozona D7 sono: servizi ai trasporti, agenzie turistiche e per le pratiche automobilistiche, istituzioni culturali, religiose ricreative di spettacolo, sportive e quelle di cui alle lettere D1, E1 ed E2 dell’art.8 delle N.T.G.A.. |
34.3 | Gli interventi edilizi negli ambiti definiti D7a sono soggetti alle seguenti prescrizioni: a) le destinazioni d’uso ammesse sono quelle contenute nel comma 2° del presente articolo; b) negli edifici esistenti sono ammessi tutti i tipi di intervento definiti nell’art.7 delle N.T.G.A. con l’esclusione dei punti 7.2.2 e 7.2.5. |
34.4 | Gli interventi edilizi negli ambiti definiti D7b sono subordinati alla approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con i limiti ed i contenuti delle schede-norma e/o tabelle allegate . |
34.5 | Nella redazione dello strumento urbanistico attuativo i nuovi interventi edilizi previsti dovranno rispettare una distanza minima di ml. 5 dal perimetro del piano attuativo. |