P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo IV
Zone produttive di completamento e di espansione
articolo 31
Strutture ricettive alberghiere

31.1Per strutture ricettive alberghiere, si intendono, ai sensi della Legge Regionale 4 Novembre 2002 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le definizioni ivi dettate:

a)    Alberghi;

b)    motel;

c)    villaggi-albergo;

d)    residenze turistico-alberghiere.

e)    residenze d’epoca
31.2Sono soggette a vincolo di destinazione d’uso a tempo indeterminato come“strutture ricettive alberghiere” e “verde privato di pertinenza”, quegli edifici e le relative aree ad essi pertinenti che alla data dell’1.7.97 abbiano tale utilizzazione.Qualora ai sensi della vigente legislazione in materia tale vincolo di destinazione d’uso dovesse essere rimosso, gli edifici e le aree di pertinenza potranno assumere  un nuovo uso, se consentito dalle norme di zona del presente piano, a condizione che vengono reperite aree a parcheggio pari almeno a 1 mq ogni 10 mc ad uso privato e i relativi standard a parcheggio qualora ci siano usi diversi dalla residenza, ai sensi del comma 15.6 dell’art.15 delle N.T.G.A.. 
31.3Nelle aree connesse a verde privato di pertinenza sono consentiti:

a) (Stralciato con DGRV n. 3905 del 03/12/04)

b) la sistemazione a parcheggio delle aree scoperte nella misura di 5 mq. ogni posto letto da realizzarsi con materiale permeabile;

c) la realizzazione, previa approvazione di un progetto generale di sistemazione delle aree scoperte di pertinenza, di attrezzature per il gioco e la pratica sportiva.