19.1 | Come
concessione aggiuntiva è da intendersi una concessione ad
edificare “Una tantum” che va ad aggiungersi ai
parametri
edificatori dell’area stabiliti dalle norme di zona o
all’edificazione esistente alla data dell’1.7.97.
Il
rilascio della concessione aggiuntiva è vincolato alla
stipula
di una convenzione che impegna le proprietà alla
realizzazione
delle opere specificate negli appositi schemi e schede di cui al
precedente art.18. In ogni caso l’applicazione delle norme
del
presente Capo III non potrà comportare un indice di
densità fondiaria superiore a 5 mc/mq. |
19.2 | Tutti
i proprietari dei lotti soggetti alle presenti norme nel realizzare gli
interventi previsti devono attenersi ai corrispondenti schemi
progettuali X,Y,W,Z,F,H,K,J che definiscono anche nuove prescrizioni
stereometriche. Gli interventi interni agli ambiti identificati con le
lett. e, f devono attenersi alle schede normative contenute
nell’allegato di cui al precedente art.18 . |
19.3 | La
realizzazione della volumetria aggiuntiva implica la cessione
all’Amministrazione Comunale di una quota di superficie
privata
là dove previsto negli schemi allegati.
L’Amministrazione
Comunale ha la facoltà di imporre tale cessione tramite
esproprio nei casi in cui questa si renda necessaria per la
continuità della sezione stradale.
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19.4
| I tipi di intervento
consentiti sono i seguenti:
1 - Ampliamento
attuato attraverso intervento subordinato all’approvazione di
S.U.A.;
2 - Demolizione
e ricostruzione attuato attraverso intervento subordinato
all’approvazione di S.U.A.;
3
- Ampliamento o demolizione e ricostruzione coordinate attraverso
l’approvazione di S.U.A., dalla costituzione di un progetto
di
comparto (detto anche “piano esecutivo”).
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19.5 | Si
definiscono lotti interni i lotti sui quali insistono edifici che si
trovano ad oltre 20 metri di distanza dal perimetro degli ambiti, di
cui al precedente art.18, quando questo coincide con una
strada. |
19.6 | L’individuazione
del perimetro del progetto di comparto è di iniziativa
privata.
Il progetto di comparto deve essere formato da lotti contigui con una
superficie complessiva non inferiore a 2000 mq. e con un lato
confinante con una strada perimetrale all’ambito ed
un’altro con una strada interna allo stesso qualora
esistente. Il
progetto di comparto deve prevedere una superficie scoperta di almeno
il 50% della superficie del comparto stesso, di cui almeno la
metà deve essere ceduta o assoggettata a servitù
perpetua
di uso pubblico . Nei casi in cui tutti i lotti siano in
continuità tra loro e confinanti con la sede stradale il
reperimento di tale spazio pubblico avverrà attraverso
monetizzazione. Inoltre qualora il comparto ricomprenda strade interne
agli ambiti, queste andranno riservate ai residenti ed assumere
caratteristiche di spazi pedonali. |
19.7 | Negli
ambiti di ridisegno del paesaggio urbano identificati con le
lettere “b” e “c” e
contrassegnati da un
apposito numero corrispondente alle schede di viabilità
contenute nell’allegato di cui al precedente art.18 il
progetto
di comparto dovrà riguardare un’area di superficie
di
almeno 4000 mq. e ricomprendente una delle
viabilità
identificate nelle succitate schede; oltre alle prescrizioni relative
alla viabilità e agli schemi di sezione l’indice
di
copertura dell’area del comparto non sarà
superiore al 50%
della stessa di cui il 25% andrà ceduto o assoggettato a
servitù perpetua di uso pubblico. |
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