P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione

titolo II
Norme di zona

capo III
Norme per il ridisegno del paesaggio urbano

articolo 19
Disposizioni generali

19.1Come concessione aggiuntiva è da intendersi una concessione ad edificare “Una tantum” che va ad aggiungersi ai parametri edificatori dell’area stabiliti dalle norme di zona o all’edificazione esistente alla data dell’1.7.97. Il rilascio della concessione aggiuntiva è vincolato alla stipula di una convenzione che impegna le proprietà alla realizzazione delle opere specificate negli appositi schemi e schede di cui al precedente art.18. In ogni caso l’applicazione delle norme del presente Capo III non potrà comportare un indice di densità fondiaria superiore a 5 mc/mq.
19.2Tutti i proprietari dei lotti soggetti alle presenti norme nel realizzare gli interventi previsti devono attenersi ai corrispondenti schemi progettuali X,Y,W,Z,F,H,K,J che definiscono anche nuove prescrizioni stereometriche. Gli interventi interni agli ambiti identificati con le lett. e, f devono  attenersi alle schede normative contenute nell’allegato di cui al precedente art.18 .
19.3La realizzazione della volumetria aggiuntiva implica la cessione all’Amministrazione Comunale di una quota di superficie privata là dove previsto negli schemi allegati. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre tale cessione tramite esproprio nei casi in cui questa si renda necessaria per la continuità della sezione stradale.
19.4    I tipi di intervento consentiti sono i seguenti:

1 - Ampliamento attuato attraverso intervento subordinato all’approvazione di S.U.A.;

2 - Demolizione e ricostruzione attuato attraverso intervento subordinato all’approvazione di S.U.A.;

3 - Ampliamento o demolizione e ricostruzione coordinate attraverso l’approvazione di S.U.A., dalla costituzione di un progetto di comparto (detto anche “piano esecutivo”).
19.5Si definiscono lotti interni i lotti sui quali insistono edifici che si trovano ad oltre 20 metri di distanza dal perimetro degli ambiti, di cui al precedente art.18,  quando questo coincide con una strada.
19.6L’individuazione del perimetro del progetto di comparto è di iniziativa privata. Il progetto di comparto deve essere formato da lotti contigui con una superficie complessiva non inferiore a 2000 mq. e con un lato confinante con una strada perimetrale all’ambito ed un’altro con una strada interna allo stesso qualora esistente. Il progetto di comparto deve prevedere una superficie scoperta di almeno il 50% della superficie del comparto stesso, di cui almeno la metà deve essere ceduta o assoggettata a servitù perpetua di uso pubblico . Nei casi in cui tutti i lotti siano in continuità tra loro e confinanti con la sede stradale il reperimento di tale spazio pubblico avverrà attraverso monetizzazione. Inoltre qualora il comparto ricomprenda strade interne agli ambiti, queste andranno riservate ai residenti ed assumere caratteristiche di spazi pedonali.
19.7Negli ambiti  di ridisegno del paesaggio urbano identificati con le lettere “b” e “c” e contrassegnati da un apposito numero corrispondente alle schede di viabilità contenute nell’allegato di cui al precedente art.18 il progetto di comparto dovrà riguardare un’area di superficie di almeno 4000 mq. e ricomprendente  una delle viabilità identificate nelle succitate schede; oltre alle prescrizioni relative alla viabilità e agli schemi di sezione l’indice di copertura dell’area del comparto non sarà superiore al 50% della stessa di cui il 25% andrà ceduto o assoggettato a servitù perpetua di uso pubblico.