DGR n. 849 del 29 luglio 2025 - indicazioni per gli interventi da eseguirsi nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto, non ricompresi nel SIN di Porto Marghera

DGR n. 849 del 29 luglio 2025 – disciplina attuativa dell’art 242ter, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 – “Linee Guida” - indicazioni per gli interventi da eseguirsi nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto, non ricompresi nel SIN di Porto Marghera.

 
Il 19 agosto 2025 è entrato in vigore la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 849 del 29 luglio 2025 Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Disciplina attuativa dell'articolo 242-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006. (pubblicato nel BUR n. 114 del 19/08/2025).
 
Per gli interventi in aree NON più ricadenti all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera (Decreto del Ministro dell’Ambiente 24 aprile 2013 n. 144), e nel resto del territorio comunale nei siti oggetto di procedimento di bonifica  che rispondono alle caratteristiche di cui all’art 3 della DGR n. 849/2025 è obbligatoria l’applicazione delle “linee guida” che disciplinano la realizzazione di interventi e opere, così come individuati dall’art. 242 ter, c.1 e c. 1 bis, nonche DPR 120/2017, art 25. mediante presentazione di comunicazioni o istanze previste dalle “linee Guida” stesse.
 
Le linee guida sono efficaci dal 19 agosto 2025.
 
Cosa si intende per sito oggetto di bonifica ?
Da art 1 DGR n. 849/2025, comma 4 e 5 [Allegato A]:
4. Sono da intendersi siti oggetto di procedimento di bonifica quelli nei quali si applicano le procedure previste dalla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 “Bonifica di siti contaminati” (artt. 242, 242-bis, 244, 245, 249), ovvero soggetti alla disciplina del D.M. n. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. n. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole), sino al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’articolo 248 del richiamato d.lgs. 152/2006, o comunque sino alla chiusura del procedimento disposta ai sensi degli articoli 242 comma 2, 242-bis comma 4, 249 e relativo allegato 4, nonché ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del D.M. 31/2015 e articolo 3 comma 3 del D.M. 46/2019. È altresì da intendersi come chiusura del procedimento anche quella prevista all’articolo 242 ai commi 5 e 6 del richiamato decreto legislativo, nei casi in cui si verifichi, a valle del monitoraggio qualora prescritto, il rispetto delle concentrazioni soglia di rischio calcolate con l’Analisi di Rischio sito specifica approvate in sede di Conferenza di Servizi.
5. Sono parimenti disciplinati dalle presenti “Linee Guida” gli interventi e le opere da realizzarsi in tutte le aree non più ricadenti all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera a seguito della riperimetrazione operata con i Decreti ministeriali richiamati in premessa alle “Linee Guida” ad eccezione di quelle ove il procedimento di bonifica può definirsi concluso nelle modalità di cui al precedente comma 4.
 

 

Le condizioni necessarie
Ai sensi della DGRV 849/2025 gli interventi e opere possono essere realizzati nei siti oggetto di procedimento di bonifica  se:
a) le modalità e le tecniche utilizzate non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica e delle eventuali attività di monitoraggio in relazione al procedimento di bonifica in corso;
b) non sussistano rischi per la salute dei lavoratori, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (d’ora in avanti d.lgs. 81/2008), e degli altri fruitori dell'area secondo la vigente normativa in materia sanitaria;
c) non sia stata accertata o rilevata, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti nell’area interessata dal progetto. In caso contrario non potranno ritenersi applicabili le disposizioni di cui alla DGR n. 849/2025.
 
Quali interventi e opere ci si riferisce
Gli interventi e opere realizzabili nei siti oggetto di procedimento di bonifica sono:
a) progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
b) interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le definizioni di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico in materia di edilizia), di fabbricati, impianti e infrastrutture, compresi gli adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
d) opere lineari e opere puntuali necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi;
e) altre opere lineari e opere puntuali di pubblico interesse;
f) opere di sistemazione idraulica e di mitigazione del rischio idraulico;
g) opere di mitigazione del rischio geomorfologico;
h) opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, ed opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi impianti;
i) opere, impianti e infrastrutture, necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, riportate nell’Allegato 1-bis, alla Parte II, d.lgs. 152/2006, per la cui realizzazione occorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.
j) opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242, d.lgs. 152/2006;
k) interventi ed opere non precedentemente elencati che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164), oppure corrispondenti ad attività di scavo da realizzare in siti oggetto di procedimento di bonifica già caratterizzati.
 
Gli interventi esclusi sono:
gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, e le opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti.
 
Distinzioni operative
Ai fini dell’applicazione delle presenti “Linee Guida”, con riferimento alla tipologia di interventi e di opere che possono essere realizzate ai sensi dell’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006, si distinguono i seguenti interventi e opere:
 
a) interventi e opere disciplinati dal successivo articolo 4, che per loro natura, possono essere realizzati liberamente senza la necessità di una preventiva comunicazione, in applicazione delle presenti “Linee Guida”, all’Autorità Procedente di cui all’articolo 2;
b) interventi e opere disciplinati dall’articolo 5, che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da comunicare all’Autorità Procedente di cui all’articolo 2, prima della realizzazione dell’intervento o delle opere;
c) interventi e opere disciplinati dall’articolo 6, che possono essere realizzati in siti con presenza di attività di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) mediante comunicazione degli stessi all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e, per conoscenza, all’Autorità Competente di cui all’articolo 2, almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori;
d) interventi e opere disciplinati dall’articolo 7, che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 della Legge 241/1990, previa acquisizione del quadro ambientale secondo modalità definite dal medesimo articolo 7, da comunicare all’Autorità Procedente di cui all’articolo 2, prima della realizzazione dell’intervento o delle opere;
e) interventi e opere disciplinati dall’articolo 8, soggette a valutazione delle interferenze, la cui istanza è istruita dall’Autorità Procedente ed esaminata dall’Autorità Competente di cui all’articolo 2 o, nei casi previsti dall’Articolo 9 comma 3, direttamente dall’Autorità Competente, prima della realizzazione dell’intervento o delle opere.
 
Quali interventi e opere sono previste dall’art 5
Gli interventi ed opere, di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, che possono essere realizzati mediante la redazione di una relazione tecnica asseverata da comunicare all’Autorità Procedente sono di seguito elencate:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità anche se necessitano di scavi;
b) interventi su opere e infrastrutture esistenti (incluse, a titolo esemplificativo, reti stradali, ferroviarie, fognarie, idriche, di distribuzione dell’energia, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica) che non comportino una maggiore occupazione di suolo e maggiore profondità di scavo rispetto al manufatto esistente;
c) opere lineari e puntuali (quali allacci ed interventi di manutenzione delle reti, pali, antenne, …) necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi, sia pubbliche che private, compresi gli allacciamenti alle reti di pubblici servizi, anche con occupazione di nuovo suolo a condizione che:
- non comportino una movimentazione di terreno superiore a quaranta metri cubi;
- la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a due metri dal piano di campagna;
- non sia interessata la porzione satura dell’acquifero.
d) recinzioni, tettoie, pergolati, muri di cinta, cancellate a chiusura di fondi che richiedano la realizzazione di fondazioni superficiali, con scavi della profondità non superiore a un metro dal piano campagna, che abbiano una limitata movimentazione di terreno e comunque non superiore ai venti metri cubi e che non interessino la porzione satura dell’acquifero;
e) interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e canali per la prevenzione e riduzione del rischio idraulico;
f) interventi di sistemazione ordinaria dei versanti per la prevenzione e riduzione del rischio geomorfologico;
g) indipendentemente dai parametri dimensionali, qualsiasi intervento od opera ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, da realizzarsi in siti oggetto di procedimento di bonifica dove sia già stato accertato, con validazione da parte degli Enti competenti, il non superamento nei suoli delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) o delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), a condizione che dalla relazione tecnica asseverata risulti la non interferenza, anche solo potenziale, con le acque sotterranee e che non si configurano modifiche al modello concettuale definitivo predisposto in conformità a quanto previsto dall’Allegato 1 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006.
 
Come presentare l’istanza al Comune di Venezia
La maggior parte delle pratiche che ricadono in art 5 sono autorizzabili dagli uffici del comune di Venezia
Pratiche Edilizie: mediante SUAP
Manomissione suolo: mediante DIME
 
In entrambi i casi gli uffici del Servizio Valutazioni ambientali saranno interessati in endoprocedimento dagli uffici comunali competenti per la verifica di competenza, poiché:
- le modalità di controllo previste dall’art. 11, c.2. della DGR 849 del 29 luglio 2025, relativamente alla verifica in ordine alla qualificazione degli interventi, e alla competenza diretta dell’autorità procedente.
- questa amministrazione risulta Autorità procedente ai sensi dell’art. 2, c.1 “amministrazione deputata per legge al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo”
Pertanto:
In applicazione all’articolo 5, con la presentazione dell’istanza dovrà essere SEMPRE allegata la relazione tecnica asseverata (ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) nonché la comunicazione di cui al modello dell’allegato C, necessaria a questa autorità procedente per la verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all’art 5, DGRV n. 849/25.
 
 
Cosa compilare
- la comunicazione di cui al modello dell’allegato C
- sempre, per gli art 5, la relazione tecnica asseverata ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
 
Per informazioni, scrivere a: valutazioni.ambientali@comune.venezia.it

 

Ultimo aggiornamento: 14/04/2026 ore 12:21