Convivenza di fatto

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della convivenza di fatto, disciplinata dai commi 36 - 65 dell’art. 1.

La costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione né da legami di matrimonio o unione civile.

I conviventi  possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione o recesso unilaterale: forma scritta, atto pubblico o scrittura privata autenticata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che devono attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trasmetterne copia al comune  di residenza dei conviventi, per la relativa registrazione.

A chi si rivolge
A tutti coloro che ne fanno richiesta e posseggono i seguenti requisiti:
  • avere un'età superiore ai 18 anni
  • essere di stato libero
  • essere residenti nella stessa unità immobiliare ed essere iscritti nel medesimo stato di famiglia
Cosa fare per
Gli interessati, per costituire o sciogliere una convivenza di fatto, devono far richiesta utilizzando gli specifici modelli predisposti dall'ufficio competente e di seguito scaricabili:
I modelli su elencati devono essere sottoscritti da entrambi gli interessati allegando copie dei documenti di identità.
 
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, scegliendo una sola delle modalità sotto indicate (si precisa che l'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento):
A conclusione dell'istanza vi sarà la registrazione della convivenza di fatto nel registro anagrafico.
 
La cessazione della convivenza di fatto può avvenire:
- d’ufficio nel caso in cui uno o entrambi i conviventi cambino abitazione o trasferiscano la residenza, nonchè in caso di matrimonio, unione civile o decesso;
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- da entrambi i conviventi e corredato dai documenti di identità dei sottoscrittori;
- da uno solo dei conviventi (recesso unilaterale) e corredato dal documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di richiesta di cancellazione firmata da una sola parte, il Servizio Anagrafe provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione ai sensi della L. n. 241/1990.
 
Quanto costa
Il servizio di consultazione è gratuito.
 
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Ultimo aggiornamento: 21/10/2024 ore 13:02