| P.R.G. per la Terraferma | ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione |
| titolo II Norme di zona | |
| capo IX Norme transitorie e finali | |
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articolo 79 Piano Urbanistico degli impianti emittenti onde elettromagnetiche |
| 79.1 | Entro
6 mesi dalla approvazione del presente Piano il Comune di Venezia
approverà un Piano degli impianti emittenti onde
elettromagnetiche avente i seguenti contenuti: a) disposizioni in merito alla localizzazione o rilocalizzazione delle linee elettriche di alta tensione nonché alla relativa valutazione di impatto ambientale; b) disposizioni in merito all’adeguamento dei limiti massimi di emissione, per gli impianti di radiobase e radiotelevisivi, agli obiettivi di qualità fissati dalle normative vigenti nonché, per gli impianti con potenza superiore a 150 Watt., alla localizzazione o rilocalizzazione all’esterno delle zone abitate con definizione delle distanze minime dagli edifici abitati; c) disposizioni in merito alle caratteristiche morfologiche di tali impianti al fine di un loro migliore inserimento nel territorio; d) le procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti ovvero per la rilocalizzazione di quelli esistenti. |
| 79.2 | Fino alla approvazione del piano di cui al comma precedente: a) le emissioni di tali impianti, sia esistenti che di nuova realizzazione, dovranno essere conformati ai limiti corrispondenti agli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative in materia; b) gli impianti con potenza superiore a 150 Watt., dovranno essere localizzati, fatti salvi i limiti anzidetti, al di fuori delle zone A, B, C ed E4 individuate dal presente piano; c) la realizzazione di nuovi impianti é soggetta al permesso di costruire o denuncia di inizio attività quando essi non sono pertinenziali dell’edificio, previo parere favorevole della Commissione Comunale per l’Arredo Urbano. |