P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo IX
Norme transitorie e finali
articolo 79
Piano Urbanistico degli impianti emittenti onde elettromagnetiche

79.1Entro 6 mesi dalla approvazione del presente Piano il Comune di Venezia approverà un Piano degli impianti emittenti onde elettromagnetiche avente i seguenti contenuti:

a) disposizioni in merito alla localizzazione o rilocalizzazione delle linee elettriche di alta tensione nonché alla relativa valutazione di impatto ambientale;


b) disposizioni in merito all’adeguamento dei limiti massimi di emissione, per gli impianti di radiobase e radiotelevisivi, agli obiettivi di qualità fissati dalle normative vigenti nonché, per gli impianti con potenza superiore a 150 Watt., alla localizzazione o rilocalizzazione all’esterno delle zone abitate con definizione delle distanze minime dagli edifici abitati;


c) disposizioni in  merito alle caratteristiche morfologiche di tali impianti al fine di un loro migliore inserimento nel territorio;


d) le procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti ovvero per la rilocalizzazione di quelli esistenti.
79.2     Fino alla approvazione del piano di cui al comma precedente:

a) le emissioni di tali impianti, sia esistenti che di nuova realizzazione, dovranno essere conformati ai limiti corrispondenti agli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative in materia;


b) gli impianti con potenza superiore a 150 Watt., dovranno essere localizzati, fatti salvi i limiti anzidetti, al di fuori delle zone A, B, C ed E4 individuate dal presente piano;


c) la realizzazione di nuovi impianti é soggetta al permesso di costruire o denuncia di inizio attività quando essi non sono pertinenziali dell’edificio,  previo parere favorevole della Commissione Comunale per l’Arredo Urbano.