P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VIII
Oggetti ed ambiti di pregio storico ambientale e naturalistico
articolo 72
Residui boschivi 

72.1Il presente P.R.G. individua, con apposita grafia i residui boschivi. In tali aree è vietata l’apertura di strade carrabili, salvo quelle strettamente  necessarie  alla manutenzione del bosco.In dette aree sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all’eventuale ripristino del bene boschivo, nonché operazioni di miglioramento dell’assetto naturalistico, ivi compreso l’ampliamento dell’area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.