P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VIII Oggetti ed ambiti di pregio storico
ambientale e naturalistico ![]() | |
articolo 72 Residui
boschivi |
72.1 | Il presente P.R.G. individua, con apposita grafia i residui boschivi. In tali aree è vietata l’apertura di strade carrabili, salvo quelle strettamente necessarie alla manutenzione del bosco.In dette aree sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all’eventuale ripristino del bene boschivo, nonché operazioni di miglioramento dell’assetto naturalistico, ivi compreso l’ampliamento dell’area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti. |