P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione

titolo II
Norme di zona

capo II
Zone residenziali di completamento e di espansione

articolo 6
Zone territoriali omogenee di tipo “B”

6.1Sono le parti di territorio, edificate con caratteristiche sufficientemente definite, in cui il limite della superficie coperta è superiore ad 1/8 della superficie fondiaria e con densità territoriale uguale o superiore a 1,5 mc/mq.
6.2Le Z.T.O. “B” si articolano nelle seguenti sottozone B0.1, B0.2, B1, B2, B2.1, B3, B4 , B/RU (di ristrutturazione urbanistica), e aree soggette a progetto unitario di comparto, identificate con le lettere B/PU. 
6.3Nelle sottozone B0.2, B1, B2, B2.1, B3 e B4 di norma l’attuazione è diretta tramite singoli permessi di costruire o denuncie di inizio attività, mentre nelle sottozone B/RU l’intervento è subordinato alla predisposizione di un Piano di Recupero e la loro perimetrazione equivale a dichiarazione di zona degradata ai sensi dell’art. 27 della L. 457/78. Sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti dalla Variante ai sensi della L.R.11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
6.4Nelle aree soggette a Progetto Unitario di Comparto (B/PU) valgono le disposizioni delle schede norma e/o tabelle allegate. In tali aree l’attuazione è diretta previa permesso di costruire o denuncia di inizio attività convenzionata. Ferme restando le prescrizioni di carattere quantitativo, potranno essere apportate lievi modifiche al perimetro o alla disposizione interna conseguenti alla verifica esecutiva dello stato dei luoghi.
6.5All’interno di tali zone gli interventi edilizi volti all’utilizzo residenziale delle volumetrie esistenti con destinazione diversa, saranno consentiti computando una Sp  pari al volume diviso una altezza convenzionale di ml. 3. Qualora il volume di un edificio esistente non sia desumibile dall’atto abilitativo, rilasciato in regime di P.R.G. che fissava indici fondiari volumetrici, ovvero quando l’edificio esistente sia stato abilitato, in tutto o in parte, attraverso condono edilizio, esso viene determinato dalla Sp. (come computabile ai sensi dell’art. 4.1.3 delle N.T.G.A.) per l’altezza da piano utile a piano utile, ad eccezione dell’ultimo piano la cui altezza va misurata alla quota media dell’intradosso dell’ultimo solaio.