P.R.G. per la Terraferma   

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo V
Produzione agricola
articolo 39
Zone territoriali omogenee di tipo “E”

39.1Sono zone agricole ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 5/3/85 n.24, quelle porzioni del territorio a vocazione e utilizzazione a scopi agricoli, individuate come zone omogenee “E” nelle tavole 13.1. La zona omogenea “E” è suddivisa ai fini dell’applicazione delle presenti norme, nelle seguenti sottozone:

E2 - le zone agricole di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni ed alla classificazione socio-economica delle aziende.


E3 - le aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario e/o da una elevata frammentazione aziendale, contemporaneamente utilizzate per scopi agricolo-produttivi, per scopi residenziali, o misti, costituite da aree ove vi sia una elevata dispersione di fabbricati.


E4 - le aree caratterizzate da preesistenze insediative ed utilizzabili per l’organizzazione dei Centri rurali.


Le aree, classificabili dal punto di vista agronomico come E2 o E3, per le quali si prevede, anche in conformità al P.A.L.A.V., siano finalizzate prioritariamente alla costituzione di formazioni boschive, incentivando l’imboschimento e l’agroforestazione sono classificate F Speciale – Bosco di Mestre, senza alcun vincolo espropriativo.
39.2Per l’applicazione delle presenti norme valgono le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) dell’art.2 della L.R. n. 24/85, con specifico riferimento alle zone agrarie di pianura.
39.3.1Nelle zone agricole sono ammessi:

a) l’ordinaria utilizzazione del suolo a scopo agricolo e le altre attività produttive connesse;

b) gli interventi di agroforestazione;


c) la cessazione temporanea o definitiva della coltivazione (set aside);


d) gli interventi di riuso, di ristrutturazione edilizia, di adeguamento igienico - sanitario, di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti;


e) l’ampliamento degli edifici esistenti anche con l’accorpamento dei volumi edilizi condonati ai sensi e per gli effetti della Legge 28.2.1985 n.47;


f) la nuova edificazione di case di abitazione funzionali alle esigenze degli addetti all’agricoltura;


g) la nuova edificazione di annessi rustici funzionali alle esigenze della conduzione dell’azienda agricola;


h) gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi privi di valore storico-testimoniale;


i) i cambi di destinazione d’uso espressamente previsti dalle presenti norme;


l) interventi per l’attività agrituristica, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.18.7.91 n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previsti dall’Art.4, comma 3, L.R. 24/85, tali interventi potranno essere eseguiti esclusivamente da imprenditori con qualifica di agricoli a titolo principale da accertare da parte dell’Ispettorato Regionale della Provincia di Venezia;


m) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa: del suolo, idrogeologica, idraulica e simili, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;


n) opere di difesa e protezione delle colture dalle avversità atmosferiche;


o) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti e simili;

p) canili sanitari e rifugi per cani ai sensi della L.R. 28.12.93 n.60 e successive modifiche ed integrazioni;


q) la realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico per potenze elettriche pari a quelle già installate ad uso privato e comunque non superiore ai 20KW al fine di sopperire al fabbisogno elettrico utilizzando fonti rinnovabili ed accessibili da parte di soggetti privati nonché proprietari di aree ad uso agricolo. Tale potenza elettrica potrà essere maggiorata esclusivamente se finalizzata alle necessità derivanti dalla conduzione agricola delle aree stesse da parte di imprenditori agricoli.

39.3.2Sono comunque esclusi i seguenti interventi:

a)    le attività produttive di prima e seconda classe di cui al D.M.12 Febbraio 1971;

b)    le industrie estrattive;

c)    le cave limitatamente alle  aree vincolate;

d)    i depositi a cielo aperto di materiali edili;

e)    i rottamai;

f)    le discariche di ogni tipo.

Per quanto attiene l’attività di cave valgono le disposizioni della L.R. n.44/82
39.4.1I permessi di costruire o le denuncie di inizio attività relativi ad abitazioni ed annessi rustici di tipo aziendale di cui al precedente 39.3.1 lettere f), g), h), i), l), n), possono essere ottenute soltanto ai fini della produzione agricola ed esclusivamente dagli imprenditori agricoli. L’edificazione di case di abitazione ai sensi degli articoli 3 e 5 della L.R. n. 24/1985, è consentita agli imprenditori agricoli a titolo principale che conducono l’azienda, in forma singola o associata, nonché dai loro familiari fino al primo grado, purché esercitanti l’attività agricola nella medesima azienda. Il predetto requisito di imprenditore agricolo deve essere posseduto dal proprietario del Fondo rustico, ovvero dall’affittuario, mezzadro o colono che abbia acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere di cui sopra ai sensi delle vigenti leggi.
39.4.2I permessi di costruire o le denuncie di inizio attività relative ad abitazioni, se trattasi di edifici esistenti alla data del 1.7.97, ovvero degli altri interventi di cui alle lettere d), e), h), m), o), del precedente punto  39.3.1, possono essere ottenute anche da soggetti diversi da quelli di cui al punto 39.4.1.
39.5Nelle zone agricole la presente variante al P.R.G. si attua mediante intervento diretto nei limiti e con le modalità di cui alle presenti norme. Il Comune, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di individuare aree da assoggettare a strumento urbanistico attuativo senza che ciò comporti variante al presente strumento urbanistico.
39.6.1Al fine di poter verificare l’esistenza di un nesso di funzionalità, tra nuovi fabbricati e coltivazione, alla domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività dovrà essere allegata apposita “Relazione tecnico-agronomica” (RTA) che illustri le caratteristiche socio-economiche e produttive dell’azienda, da approvarsi con la medesima procedura prevista per i permessi di costruire o le denuncie di inizio attività . E’ comunque fatta salva la facoltà del Comune di chiedere la presentazione della “Relazione tecnico-agronomica” ove lo ritenga opportuno.
39.6.2“Relazione tecnico-agronomica” è composta dai seguenti elementi:

a)    qualifica del richiedente ai sensi dei successivi articoli e relativa documentazione;

b)    documentazione sulla proprietà e alla forma di conduzione dell’azienda;


c)    descrizione della situazione aziendale nel corso dell’anno precedente la richiesta;


d)    elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l’azienda;


e)    planimetrie dello stato di fatto e di progetto con relativi indirizzi produttivi, riparto colturale e infra-strutture di servizio, sistemazione di fossi e canali;


f)    fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d’uso;


g)    consistenza occupazionale dell’azienda con la indicazione degli occupati a tempo pieno, a tempo parziale, e degli occupati già residenti sui fondi;


h)    programma di esecuzione delle opere con indicati i tempi e le previsioni di spesa e di finanziamento.

39.6.3Eventuali varianti al programma di cui alla “Relazione tecnico-agronomica” possono essere approvate dal Comune in base a motivate esigenze documentate.
39.6.4La commissione edilizia dovrà accertare la funzionalità del nuovo manufatto alla coltivazione del fondo considerando che esso debba connotarsi come miglioramento fondiario e quindi garantire un miglioramento delle colture e delle produzioni realizzate.
39.7A garanzia di una corretta applicazione delle presenti norme e  di un competente esame delle richieste di permesso di costruire o denuncia di inizio attività nelle zone agricole, il Sindaco si avvale del parere della Commissione edilizia integrata con un esperto agronomo ed esperto forestale.
39.8.1I permessi di costruire o denuncia di inizio attività nelle zone agricole sono subordinati alla stipula di una convenzione speciale ovvero ad un atto unilaterale d’obbligo con il quale il concessionario si impegna per sé ed aventi causa:

a)     al rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui alle presenti norme, ove ricorrano le relative fattispecie e delle modalità e destinazioni d’uso indicate nel progetto edilizio concesso;

b)     ad alienare o locare o comunque dare in uso ai soggetti di cui al precedente punto 39.4.1, le opere di cui al precedente punto  39.3.1, lettere f), g), h), i), l), n); ovvero, limitatamente alla lettera l), ai soggetti dotati dei requisiti previsti dalla L.R. N.15/91; fatto salvo quanto stabilito all’art.5 della L.R. n. 24/’85, lett. d);

c)     ad alienare le costruzioni indipendentemente dal F.R. di pertinenza vincolato ai sensi del successivo articolo 40.6 solamente in funzione di una migliore organizzazione dell’azienda agricola e comunque in conformità alla R.T.A. qualora prevista.


d)     a corrispondere, in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione, una sanzione che verrà stabilita dal Consiglio Comunale fino ad un massimo del doppio del costo di costruzione determinato dall’Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la Gestione del Territorio e fino alla sua entrata in funzione, dall’Ufficio Tecnico Erariale, con riferimento alla data di variazione della destinazione d’uso dell’edificio. Nel suo complesso la sanzione è fissata nel  limite massimo di cui sopra. Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

39.8.2Gli atti compiuti in violazione di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal Giudice.
39.8.3La convenzione ha validità decennale, salvo variazioni dello strumento urbanistico e delle relative previsioni, e viene registrata e trascritta nei registri immobiliari a cura e spese del concessionario.
39.8.4Sono esclusi dall’obbligo della convenzione, salvo che il Comune non lo ritenga opportuno a garanzia del rispetto delle destinazioni d’uso in casi particolari, gli interventi relativi a:

1)     piccoli impianti tecnici,

2)     abitazioni esistenti,

3)     nuove edificazioni, ristrutturazioni e nuove costruzioni in ampliamento o sopralzo nelle zone costituenti nuclei di ristrutturazione edilizia o urbanistica soggetti a piani di recupero.

39.9.1Il permesso di costruire o denuncia di inizio attività sono subordinati alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie del fondo corrispondente al volume e/o alla superficie coperta degli interventi da costruire.
39.9.2Per i fabbricati esistenti alla data di adozione delle presenti norme il vincolo di non edificazione si estende di fatto sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, comprensive dello stesso e contigue, fino a raggiungere il valore degli indici edilizi fissati al successivo punto 40.4.1. Ove la superficie fondiaria risultasse inferiore a quella che sarebbe necessaria in applicazione degli indici edilizi, essa si intende tutta vincolata.
39.9.3La vendita per i fini edificatori è ammessa solo per le aree non vincolate di fatto dagli edifici esistenti. Ai fini di un sistematico controllo di quanto sopra è fatto obbligo di allegare alla domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività il certificato storico catastale a partire dal 31.12.77 e relativo all’intero fondo di pertinenza o atto sostitutivo di notorietà.
39.9.4La demolizione totale o parziale degli edifici annulla o riduce la superficie soggetta a vincolo.
39.9.5Il vincolo può essere modificato a seguito di variante al P.R.G., o di modifica della qualità delle colture introdotta in conseguenza di piani di sviluppo aziendale.
39.9.6Il vincolo di cui al precedente punto 39.9.1 per i nuovi fabbricati deve essere registrato e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del concessionario.
39.10.1In tutte le sottozone agricole, ai fini della tutela delle caratteristiche del paesaggio agrario, devono essere conservati e valorizzati compatibilmente con l’assetto colturale previsto dalla R.T.A. e salvo specifiche diverse indicazioni di piano, i seguenti elementi:

a)    la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori;

b)     l'assetto viario poderale ed interpoderale: la viabilità carraia poderale ed interpoderale deve avere larghezza non superiore a m. 4,00 e deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;

c)    i segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici;


d)     le specie arboree non da frutto: singoli, in gruppi isolati, in filari, appartenenti alle specie autoctone o naturalizzate;


e)     le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;


f)    le steli, le edicole, le cappellette, i capitelli e simili;


g)     le peschiere, le chiaviche e  le altre attrezzature per la pesca e l'acquacoltura tradizionali: è vietato ogni intervento di alterazione della situazione in essere, se non per la manutenzione e il ripristino, se non autorizzati dall’Amministrazione Comunale, previa presentazione di idoneo progetto di riordino fondiario.

39.10.2Alla richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività va allegata planimetria in scala adeguata prevedendo adeguati interventi di riqualificazione agronomico ambientale. Tali interventi dovranno seguire gli indirizzi, nella dislocazione degli impianti, nelle tecniche di impianto, nelle norme colturali, nei moduli strutturali e nella scelta delle specie, al “Progetto Ambientale” allegato al presente piano.
39.10.3Sono consentite di norma le recinzioni in rete metallica di altezza non superiore a ml. 1,60, purché accompagnate da specie arbustive. E’ consentita, ove risulti la necessità di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete metallica a maglia quadra di altezza non superiore a ml.1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi appezzamenti coltivati.  Gli spazi scoperti non coltivati di pertinenza degli edifici sono sistemati preferibilmente a verde o a giardino con l’utilizzo di materiali tradizionali ovvero con piantagione di specie arboree, da frutto e non, autoctone o tipiche del luogo. E’ vietato l’ingombro dei suddetti spazi con manufatti realizzati con materiali precari ovvero di risulta.