P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
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11.1 | La richiesta di permesso di costruire nonché la denuncia di attività edilizia o -se prevista dalle N.T.S.A.- la comunicazione di interventi minori debbono essere corredate, oltreché dagli elaborati e dai documenti prescritti dalla legge e/o dal Regolamento Edilizio, da tutti gli ulteriori elaborati e documenti prescritti dalle N.T.S.A.. |
11.2 | Per gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a metri quadrati 200, deve essere predisposta una verifica di compatibilità idraulica del progetto, avente le finalità di cui all'Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1322 del 10 Maggio 2006, come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007, recante le "Modalità operative e indicazioni tecniche" relative alla "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e successive modifiche e/o integrazioni, anche da Ordinanze Commissariali e/o da nuova norma. Nel documento, sono indicate le misure compensative o mitigatorie che il proprietario del bene ritiene di porre in essere, anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima. La verifica di compatibilità, da certificarsi, in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo dal Consorzio di Bonifica competente. |
11.3 |
Per interventi relativi a nuova
edificazione, di volumetria
superiore a quella di cui all'art. 2, ma inferiore a metri cubi 2000, o
comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di
pertinenza
inferiore a metri quadrati 1000, non è richiesto il parere
di cui all'art. 2,
purché, nell’ambito della verifica di
compatibilità idraulica, siano previsti
sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su
superfici
impermeabili, quali tetti ed aree pavimentate facenti riferimento alle
pertinenze del lotto edificato, per il tempo necessario a consentire un
regolare smaltimento nella rete fognaria. Di norma, per tali interventi: -
Potrà
essere realizzato un anello di raccolta
delle acque meteoriche con tubazioni di adeguato diametro, comunque non
inferiore a DN 500 mm, circoscritto all'edificio collettato, confluente
in un
manufatto di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota
di
scorrimento della condotta medesima, dotato di stramazzo a quota tale
da
impedire il funzionamento a pressione della stessa. Tale
dispositivo, del quale dovrà essere garantita la costante
manutenzione, deve consentire una portata allo scarico non superiore a
quella
antecedente la costruzione.
- Per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso, è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno. - E’ sconsigliato il ricorso ai piani interrati, salvo l’adozione di accorgimenti che impediscano l'ingressione delle acque provenienti da possibili allagamenti interessanti le aree esterne. |
11.4 | Le quote d'imposta degli interventi edilizi ed urbanistici non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente. Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingressione delle acque di possibili allagamenti interessati le aree esterne. Gli eventuali piani interrati sono impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e sono previste aperture quali rampe o bocche di lupo solo a quote superiori. Gli atti abilitativi di cui all'art. 2 sono rilasciati previa presentazione di atto d'obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati. Analoga rinuncia sarà contenuta nelle convenzioni di cui al precedente art. 10.10. |
11.5 | La documentazione relativa alla domanda di Permesso di Costruire o alla D.I.A., deve prevedere un progetto descrittivo dell'azione di derattizzazione prevista, in applicazione delle disposizioni Comunali in materia di Disposizioni per la lotta contro il ratto. |
11.6 | Per gli interventi diretti (permessi di costruire e denuncie di inizio attività edilizia) per quali sia prescritta la realizzazione di viabilità e/o standard, valgono: - le disposizioni del precedente art. 10.12, relativamente alla monetizzazione degli standard (totale o parziale), ammessa ai sensi del 2° comma dell’art. 32 della Legge Regionale 11/2004 e ss.mm.ii. |
11.7 | Qualora la realizzazione di parcheggi interrati incida negativamente sulla sicurezza idraulica dell’ambito territoriale comprendente e/o circostante l’intervento ovvero risulti non idonea in relazione alle problematiche relative alla bonifica dei suoli, sarà ammessa, previo parere delle Autorità rispettivamente competenti, la loro collocazione fuori terra attraverso spazi aperti su almeno due lati, assimilati ai porticati di cui alla lett. g) del precedente art. 4.1.3. In tal caso dovrà essere rilevato il loro corretto rapporto sia con gli altri elementi edilizi con cui interagiscono, che con l’assetto degli spazi scoperti dell’area di intervento. |
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