P.R.G. per la Terraferma   Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 1
Contenuto e limiti della disciplina del Piano Regolatore Generale

1.1Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) disciplina, con riferimento all’intero territorio comunale, l’uso del suolo e le sue trasformazioni ed utilizzazioni urbanistiche ed edilizie, ancorché non soggette a preventiva verifica ed all’ottenimento di titolo abilitativo. La disciplina dettata dal P.R.G. ha, relativamente agli immobili appartenenti al demanio statale, regionale o provinciale, sino a che perdura tale condizione, carattere non prescrittivo, potendo la stessa essere attuata solo d’intesa con gli enti competenti.
1.2Il P.R.G. detta e definisce le prescrizioni speciali nonché i vincoli e -in genere- le cautele necessarie a garantire la tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali, il recupero ed il positivo riuso del patrimonio edilizio nonché l’adeguata attrezzatura del territorio comunale a mezzo di servizi, di spazi e di impianti pubblici e di uso pubblico nonché di infrastrutture urbanizzative.
1.3Il P.R.G. individua infine -anche a mezzo di fasce di rispetto- le zone nelle quali l’uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitate al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela di particolari valori (ambientali, storici, artistici o monumentali, di morfologia urbana e/o del paesaggio), di particolari risorse (falda idrica), di particolari impianti od infrastrutture (quali cimiteri, sedi stradali, linee ferroviarie, elettrodotti, oleodotti, reti dei servizi di urbanizzazione). Quando detta tutela è perseguita anche da altre disposizioni legislative speciali, queste ultime -se più restrittive circa l’uso del suolo e le sue trasformazioni e se comportanti un più vasto ambito di rispetto- prevalgono sul P.R.G..