1.1 | Il
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) disciplina, con riferimento
all’intero territorio comunale, l’uso del suolo e
le sue
trasformazioni ed utilizzazioni urbanistiche ed edilizie,
ancorché non soggette a preventiva verifica ed
all’ottenimento di titolo abilitativo. La disciplina dettata
dal
P.R.G. ha, relativamente agli immobili appartenenti al demanio statale,
regionale o provinciale, sino a che perdura tale condizione, carattere
non prescrittivo, potendo la stessa essere attuata solo
d’intesa
con gli enti competenti. |
1.2 | Il
P.R.G. detta e definisce le prescrizioni speciali nonché i
vincoli e -in genere- le cautele necessarie a garantire la tutela
dell’ambiente e delle sue risorse naturali, il recupero ed il
positivo riuso del patrimonio edilizio nonché
l’adeguata
attrezzatura del territorio comunale a mezzo di servizi, di spazi e di
impianti pubblici e di uso pubblico nonché di infrastrutture
urbanizzative. |
1.3 | Il
P.R.G. individua infine -anche a mezzo di fasce di rispetto- le zone
nelle quali l’uso del suolo e le sue trasformazioni
urbanistiche
ed edilizie sono limitate al fine di garantire il rispetto di
specifiche esigenze di tutela di particolari valori (ambientali,
storici, artistici o monumentali, di morfologia urbana e/o del
paesaggio), di particolari risorse (falda idrica), di particolari
impianti od infrastrutture (quali cimiteri, sedi stradali, linee
ferroviarie, elettrodotti, oleodotti, reti dei servizi di
urbanizzazione). Quando detta tutela è perseguita anche da
altre
disposizioni legislative speciali, queste ultime -se più
restrittive circa l’uso del suolo e le sue trasformazioni e
se
comportanti un più vasto ambito di rispetto- prevalgono sul
P.R.G.. |
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