Limitazioni per il riscaldamento (ORDINANZA N. 726/2020)

Ultimo aggiornamento 2/10/2020

Limitazioni per il contenimento delle polveri sottili:

Per il periodo dal 01 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'   l'ordinanza n. 726/2020   (PDF) , si DISPONE:

  • la riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013 (consultabile qui), da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe, caminetti…) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
  • la limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
                    - a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
                    - a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013);

 

Per quanto riguarda il riscaldamento a biomassa legnosa, si ricorda che è fatto divieto tutto l'anno, a partire da dicembre 2017, di utilizzare generatori inferiori a 2 stelle e di installare generatori inferiori a 3 stelle e da gennaio 2020 di utilizzare generatori inferiori a 3 stelle e di installare generatori inferiori a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017 (consultabile qui):

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – ARANCIO:

  • DIVIETO di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – ROSSO:

  • DIVIETO di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017.

SI RACCOMANDA
l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (consulta l'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D.lgs 152/2006).
 

SI RICORDA

  • che è fatto divieto, a partire da dicembre 2017, di utilizzare generatori inferiori a 2 stelle e di installare generatori inferiori a 3 stelle;
  • che dal 01/01/2020 non sarà più possibile installare generatori inferiori alle 4 stelle (riferimento al D. M. 186/2017).

SI INVITA

  • la popolazione ad addottare comportamenti individualidi salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazion degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
  • le attività commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico;
  • a revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati.
Ultimo aggiornamento: 02/10/2020 ore 14:22