Vocabolario TASI - C

Argomenti trattati:

 

 

Calcolo TASI

Per calcolare l'imposta dovuta, si rinvia alla:

 

Cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)


 

Codici tributo TASI

L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con una specifica risoluzione, la n.46/E del 24 Aprile 2014, i nuovi codici tributo da utilizzare, in ossequio al comma 639 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 n.147 che istituisce, appunto, la Tasi, come nuovo tributo.

I nuovi codici tributo da utilizzare sono:
3958 – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
3959 – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 – Tasi, aree fabbricabili
3961 – Tasi, altri fabbricati
3962 – Tasi, interessi
3963 – Tasi, sanzioni

È stato inoltre necessario distinguere i codici tributo con riferimento ai modello F24 (utilizzabili dalla generalità dei contribuenti) e dei modello F24EP (specificatamente riservati agli enti pubblici): pertanto, mentre la risoluzione n.46 si occupa dei codici tributo relativi al modello F24, la risoluzione n.47 è espressamente dedicata ai modelli F24EP
374E – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
375E – Tasi, aree fabbricabili
376E – Tasi, altri fabbricati
377E – Tasi, interessi
378E – Tasi, sanzioni

Tutti i codici appena richiamati possono essere utilizzati anche per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo.
Quelli relativi a interessi e sanzioni, invece, vanno utilizzati soltanto per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo; si ricorda che, in caso di ravvedimento, sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all’imposta.

 

 

Comodato

Per informazioni sul comodato consultare la pagina del Vocabolario IMU dedicata a tale argomento.

voce inserita il 14/01/2016

 

 

Concessionario

In assenza di interpretazioni più autorevoli o di giurisprudenza, in caso di concessione demaniale di aree e beni immobili  i soggetti passivi  TASI sono l’Ente possessore  e il concessionario (in quanto detentore ai sensi dell’art. 1, comma 671 L.n. 147/2013).
 
Se la concessione è stata data con titolo a edificare, il concessionario diventa l’unico soggetto passivo TASI.
 
Sono esentati dalla TASI esclusivamente le aree e gli immobili demaniali  destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (cfr DL 16/2014).
 
Il pagamento della TASI, se dovuto, spetterà per il 90% all’Ente pubblico e per il 10% al concessionario demaniale.

 
 

 

Coniuge assegnatario

Il coniuge che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovesse risultare assegnatario della casa coniugale e relative pertinenze è tenuto al pagamento della TASI nel seguente modo:
  • dal 01/01/2016 al 31/12/2019 TASI dovuta per intero solo se abitazione in categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazione di lusso) e relative pertinenze.  L'assegnazione della casa coniugale si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (come previsto dall'art. 4 D.L. n. 16/2012 comma 12-quinquies della normativa IMU. L’assimilazione alla normativa IMU è operata dalla Legge di stabilità 2016 n. 208/2015).
  • dal 01/01/2014 al 31/12/2015 TASI dovuta interamente per abitazione e relative pertinenze se proprietario al 100% dell’immobile. TASI dovuta in base alla propria quota di possesso se comproprietario dell’immobile e relative pertinenze. TASI  dovuta nella misura del 10% se l’immobile e le relative pertinenze non risultano di proprietà (detentore materiale). 

 

Coniuge separato

Il coniuge che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non dovesse risultare assegnatario della casa coniugale, è tenuto al pagamento della TASI nel seguente modo:
  • dal 01/01/2016 al 31/12/2019 TASI non dovuta da proprietario o comproprietario (diritto di abitazione del coniuge assegnatario).
  • dal 01/01/2014 al 31/12/2015 TASI dovuta nella misura del 90% se proprietario al 100% dell’immobile e relative pertinenze. Tasi dovuta in base alla propria quota di possesso se comproprietario dell’immobile e relative pertinenze. Tasi non dovuta se abitazione e relative pertinenze concesse a titolo gratuito al figlio maggiorenne residente nell'immobile (comodato). 

 

Cooperative edilizie a proprietà indivisa

La TASI dovrà essere pagata per il 90% dalla cooperativa mentre l'assegnatario pagherà il restante 10%.

Per informazioni sull'argomento, si rinvia alla voce cooperative edilizie del vocabolario IMU.

 

 
Ultimo aggiornamento: 20/04/2023 ore 09:56