La legge consente al contribuente di regolarizzare di sua iniziativa, le violazioni connesse al pagamento dell' Ici mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO". Tale istituto č disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 come modificato dal D.Lgs 05/06/1998 n. 203, D.Lgs 30/03/2000 n. 99 e dalle circolari 180/E del 10/07/1998, 184/E del 13/07/1998, 192/E del 23/07/1998 e 23/E del 25/01/1999. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili previste dalle nuove disposizioni relative alle sanzioni amministrative non penali in materia tributaria.
Per potersi avvalere di esso occorre " che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state giā constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitā amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
I contribuenti che si avvalgono del ravvedimento operoso devono darne comunicazione per iscritto alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio - Area Gestione Tributi - Ufficio ICI, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio o scaricabile dal sito (Modulistica) ed allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.
Si riporta l'art. 13 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997:
Art.13 - Ravvedimento
1. La sanzione č ridotta, semprechč la violazione non sia stata giā constatata e comunque nn siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitā amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo (3,75%) nei casi di mancato pagamento del tributi o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale č stata commessa la violazione ovvero, quando non č prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo nn superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni
Per gli omessi o parziali versamenti si applicano:
A) Sanzioni
OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL' ANNO 2007
FATTISPECIE |
TERMINE ADEMPIMENTO |
SANZIONE APPLICATA |
|---|---|---|
Omesso o parziale versamento acconto 2007 |
entro 30 giorni dal 18/06/2007 (termine scaduto) |
3.75%(1/8 del 30%) |
Omesso o parziale versamento saldo 2007 |
entro 30 giorni dal 17/12/2007 (termine scaduto) |
3.75%(1/8 del 30%) |
Omesso o parziale versamento acconto 2007 con variazioni intervenute nel 2007 e obbligo di presentazione della dichiarazione ICI |
entro la data di presentazione della dichiarazione ICI 2008 (variazioni anno 2007) |
6% (1/5 del 30%) |
Omesso o parziale versamento saldo 2007 con variazioni intervenute nel 2007 e obbligo di presentazione della dichiarazione ICI |
entro la data di presentazione della dichiarazione ICI 2008 (variazioni anno 2007) |
6% (1/5 del 30%) |
Omesso o parziale versamento acconto 2007 (nessuna variazione nel 2007) |
entro 1 anno dal 18/06/2007 |
6% (1/5 del 30%) |
Omesso o parziale versamento saldo 2007(nessuna variazione nel 2007) |
entro 1 anno dal 17/12/2007 |
6% (1/5 del 30%) |
OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2008
FATTISPECIE |
TERMINE ADEMPIMENTO |
SANZIONE APPLICATA |
|---|---|---|
Omesso o parziale versamento acconto 2008 |
entro 30 giorni dal 16/06/2008 (termine scaduto) |
3.75%(1/8 del 30%) |
Omesso o parziale versamento saldo 2008 |
non disponibile |
3.75%(1/8 del 30%) |
Omesso o parziale versamento acconto 2008 con variazioni intervenute nel 2008 e obbligo di presentazione della dichiarazione ICI |
entro la data di presentazione della dichiarazione ICI 2009 (variazioni anno 2008) |
6% (1/5 del 30%) |
Omesso o parziale versamento saldo 2008 con variazioni intervenute nel 2008 e obbligo di presentazione della dichiarazione ICI |
non disponibile |
6% (1/5 del 30%) |
Omesso o parziale versamento acconto 2008 (nessuna variazione nel 2008) |
entro 1 anno dal 16/06/2008 |
6% (1/5 del 30%) |
Omesso o parziale versamento saldo 2008 (nessuna variazione nel 2008) |
non disponibile |
6% (1/5 del 30%) |
B) Interessi
Sull'importo relativo all'imposta dovuta maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno come segue:
dal giorno successivo alla data di scadenza dei rispettivi adempimenti alla data di effettivo versamento con tasso legale al:
2.5% per l'anno 2007
3,0% per l'anno 2008
usando la seguente formula " imposta x tasso legale x gg /36.500 "
Per i versamenti va utilizzato il modello I.C.I. ordinario barrando la casella ravvedimento operoso, reperibile sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli del Concessionario alla Riscossione.
oppure con carta di credito tramite il portale dei servizi del Comune di Venezia (www.egov.comune.venezia.it)
Dal 1° maggio 2007, su provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.04.2007 č possibile effettuare il versamento ICI utilizzando il modello F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'uso č completamente gratuito).
Si riporta il Modello F24 con le relative informazioni per la compilazione e i codici tributo.
Si fa presente che il codice Ente per il Comune di Venezia č: "L736"
Si fa ricorda che, a norma dell'art. 166 della Legge Finanziaria 296/2006, "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione č inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo".
NB - Per quanto riguarda le scadenze fiscali che cadono di sabato l'art. 6 comma 8, del D.L. 330/94 confermato dall'art. 18 del D.leg.vo 241/97 stabilisce che se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento č considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.