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Possono divenire volontari tutti quei cittadini maggiorenni interessati a prestare la propria opera senza scopo di lucro.
Chi desidera comunicare all'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Venezia la propria richiesta di adesione a uno dei 6 gruppi comunali di protezione civile, può mettersi in contatto direttamente con tale Ufficio (041-2746800), per avere informazioni generali sul volontariato di protezione civile e circa la semplice procedura da seguire.
Solo dopo la comuncazione da parte dell'Ufficio di Protezione Civile dell'avvenuta estensione della copertura assicurativa anche per il nuovo volontario.
Sì, sono previsti dei corsi di varia natura e con differenti finalità.
Il passaggio ufficiale a volontario di protezione civile è la frequenza e il superamento del corso provinciale, un corso di livello superiore (che per la sua importanza è di fatto obbligatorio) riservato a quei volontari che manifestino o abbiano già manifestato, partecipando alle attività del gruppo, la loro intenzione di diventare volontari effettivi. Tale corso, piuttosto impegnativo sia a livello organizzativo che di bilancio, viene fatto quando si raggiunge nei sei gruppi comunali un numero sufficiente di volontari e la copertura spese.
Assolutamente no! In base all'art. 357 codice penale, pubblico ufficiale è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ruoli che in nessun caso sono del volontario di Protezione Civile. Come emerge dal citato articolo del codice penale, vi sono vari tipi di pubblico ufficiale, ma per ribadire il concetto il volontario di Protezione Civile in attività non è un agente delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza...). In nessun caso, quindi, il volontario di Protezione Civile è un pubblico ufficiale, come lo sono invece le Forze dell'Ordine, potendo operare al più solo come supporto/complemento a queste ultime, affiancandosi ad esse con le proprie diverse competenze. Così, da un lato il volontario non può agire da pubblico ufficiale, dall'altro il cittadino non può chiedere/pretendere che il volontario in attività assuma tali compiti.
Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri. Il volontario di Protezione Civile è un "incaricato di pubblico servizio" (art. 358 codice penale: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio [...]"). Il pubblico servizio è attività caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, essendo solo accessoria o complementare a questa.
Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine:
- morale (riguarda la propria coscienza);
- legale, civile e penale;
- disciplinare, che consiste nella non violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza.
Per prima cosa tutto ciò che ricade nelle funzioni del pubblico ufficiale. Ecco alcuni esempi:
-> chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni;
-> procedere al fermo di una persona;
-> elevare contravvenzioni;
-> intervenire in ambito di ordine pubblico;
-> gestire autonomamente come singolo o come squadra la viabilità stradale, acquea, pedonale (comprese qualsiasi tipo di scorta).
E inoltre:
-> decidere di utilizzare autonomamente senza autorizzazione i dispositivi luminosi ed acustici di allarme (sirena e lampeggiante blu);
-> decidere autonomamente di violare senza autorizzazione i limiti di velocità;
-> assumere ruoli operativi tipici di altri Enti, quali ad esempio:
- gestione dell'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, di rimozione di intonaci e/o di oggetti pericolanti, di apertura porta di un'appartamento (sono compiti dei VV.F.);
- dare prestazioni tecniche sanitarie (è compito di un medico e del S.U.E.M);
L'immediato riconoscimento della persona come volontario appartenente alla Protezione Civile e, in attività, di incaricato di pubblico servizio che agisce nel pieno rispetto dei limiti operativi e di ruolo connessi a tale incarico istituzionale.
Prima ancora come cittadino, sul volontario di Protezione Civile ricade l'obbligo di soccorso. Ciò significa, ad esempio, che in caso di emergenza allertare immediatamente (o assicurarsi che qualciuno lo abbia già fatto) l'Ente preposto è prestare un ottimo servizio. Se una persona non lo è già per professione, la divisa non promuove nessun volontario sul campo a medico, a Vigile del Fuoco, a pubblico ufficiale, ecc.
No. Il volontario di Protezione civile non è pagato, né dal Comune di Venezia né da qualsiasi altro Ente. Infatti ciascun volontario opera in modo libero e gratuito: ciò comporta assenza di guadagno, libertà da ogni forma di potere e rinuncia a i vantaggi diretti e indiretti; per il principio della gratuità può richiedere e ottenere esclusivamente il rimborso delle spese realmente sostenute per l'attività di volontariato svolta.
Sì, certamente. Il volontario riceve dall'organismo di appartenenza o dall'Ente in cui presta servizio, copertura assicurativa per i danni che subisce e per quelli economici e morali che potrebbe causare a terzi nello svolgimento dell'attività di volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 11.8.1991 n. 266, Legge - quadro sul volontariato ("Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli").
Il volontario è tenuto ad indossare i D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) di volta in volta richiesti (D.lgs. 626/94).
Il volontario di Protezione Civile:
- è tenuto a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi dell'organismo in cui opera e partecipa, secondo le sue possibilità, alla vita e alla gestione di questo nel pieno rispetto delle regole stabilite e delle responsabilità;
- svolge i propri compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di equipe e accettazione della verifica costante del proprio operato. Egli garantisce, nei limiti della propria disponibilità, continuità di impegno e porta a compimento le azioni intraprese;
- partecipa alle attività di Protezione Civile con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento, dell'impegno sottoscritto e delle direttive impartite. Nell'espletamento dell'attività di P.C. il volontario ha il dovere di osservare in ogni caso norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà e non può svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né può accettare alcuna remunerazione;
- si impegna a formarsi con costanza e serietà;
- riconosce, rispetta e difende la dignità delle persone che incontra e si impegna a mantenere una totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue mansioni (Legge sulla privacy).