
Qualsiasi persona fisica o giuridica può segnalare i danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi naturali, ENTRO 30 GIORNI dal verificarsi dei danni causati dall'evento, descrivendo sommariamente l'entità degli stessi (breve relazione, foto, ecc)
Le procedure per la segnalazione, la tipologia di danni ammissibili per i privati e le attività produttive sono indicati nelle norme (Legge regionale n.° 4 del 30 gennaio 1997 e nella circolare della Regione Veneto n.° 14 del 18 novembre 2002), che si possono scaricare cliccando qui, insieme ai moduli generici di segnalazione danni (alla voce Modulistica per la segnalazione di danni da parte di privati e imprese).
Per avere maggiori informazioni sulle attività del volontariato, sui giorni e orari di incontro dei vari gruppi presenti nel territorio comunale, si invita a rivolgersi al Servizio Protezione civile del Comune di Venezia.
Ai volontari impegnati in operazioni di soccorso, così come previsto dal DPR 194/2001, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico previdenziale. Ai datori di lavoro che ne facciano richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario.