Il servizio delle pubbliche affissioni è il servizio svolto dal Comune per affiggere, in appositi impianti a ciò destinati, manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Il servizio delle pubbliche affissioni è disciplinato dal relativo Regolamento Comunale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell'8/9 marzo 1999 e successive modifiche e integrazioni), che è entrato in vigore il 1° Gennaio 1999 in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Le pubbliche affissioni sono soggette ad un diritto a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione e nel cui territorio sono effettuate.
Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è stato richiesto.