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In caso di procedura ordinaria
Per poter procedere al pagamento dell'indennità è necessaria l'accettazione da parte della ditta proprietaria (se la ditta è costituita da più comproprietari, tutti devono accettare). È inoltre necessaria, come stabilito dall'art. 20, comma 8, T.U., la dichiarazione di assenza di diritti di terzi e la documentazione comprovante la proprietà del bene.
L'accettazione dell'indennità da parte della ditta proprietaria è irrevocabile. In seguito all'accettazione l'indennità diviene quindi definitiva e, in caso di più comproprietari, può essere liquidata anche per quote, a patto che queste siano documentate.
La liquidazione dell'indennità prevede l'emanazione di un'ordinanza (cfr art.26 T.U.), che dev'essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Decorsi trenta giorni da tale pubblicazione, in assenza d'impugnazioni da parte di terzi, l'ordinanza diviene esecutiva e si provvede alla liquidazione vera e propria.
Vediamo i passi in breve:
- emanazione dell'ordinanza di pagamento;
- pubblicazione sul B.U.R. Veneto;
- disposizione di pagamento decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

In caso di procedura accelerata
In caso di procedura accelerata vale quanto scritto per la procedura ordinaria, fatta eccezione per l'emanazione dell'ordinanza di pagamento, che non è necessaria.