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Asservimento coattivo

Cos'è l'asservimento coattivo ?


L'asservimento coattivo è la costituzione forzata di un diritto reale, a favore della collettività, su di un'area privata, limitando in tal modo l'esercizio del diritto di proprietà da parte del suo legittimo proprietario (cfr. art. 44 T.U.).
Questo diritto, trattandosi nel nostro caso di opere di competenza comunale, è riferito principalmente alla posa in opera di condotte fognarie e di acquedotto e alla loro manutenzione.
La procedura di asservimento è simile a quella illustrata per l'espropriazione, ma con una differenza.
Infatti se è vero che il diritto reale, così come coattivamente costituito, è a carattere permanente, il possesso materiale del bene da parte dell'amministrazione è, invece, temporaneo, poiché finalizzato alla realizzazione dei lavori d'interramento della condotta e di ripristino delle condizioni iniziali dell'area.
Una volta completata l'opera si procede quindi alla formale reintegrazione nel possesso dell'area al suo proprietario, il quale, beninteso, dovrà osservare le clausole limitanti il diritto di proprietà contenute nel decreto costitutivo il titolo di servitù.

Diversi, rispetto alla procedura di espropriazione, sono anche i criteri di calcolo dell'indennità, per la quale - sempre in tema di servitù di fognatura e di acquedotto - si procede ai sensi dell'art. 1038 del Codice Civile.
In virtù di tale articolo, per i terreni dove fisicamente poggia la condotta va corrisposto il valore dell'area come in caso d'esproprio, mentre per le fasce di rispetto va corrisposta la metà del valore del suolo.
Precisazione d'obbligo: l'indennità di asservimento, al contrario di quella d'esproprio, non è soggetta a tassazione.
 
Così come per l'espropriazione, anche per l'asservimento coattivo vi è la distinzione tra procedura ordinaria e procedura accelerata.



 
 
 
 
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