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Forum del consumatore - Acquisti

Servizio tutela consumatore

Servizio per la tutela del consumatore

 

Le risposte dell'avv. Jacopo Lacchin dell'Unione Nazionale Consumatori ai punti scelti dagli utenti e alle loro domande riguardo all'argomento Acquisti

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Così si sono espressi i visitatori sui punti proposti riguardo all'argomento "Acquisti"

 

Ecco le risposte di Unione Nazionale Consumatori:

 
1) I contratti a distanza e le televendite.
2) La garanzia durante il periodo dei saldi.
3) I contratti conclusi fuori dai locali commerciali.
4) La nuova definizione di made in Italy.
5) Gli acquisti on-line.
 

ed alcuni consigli per chi si reca in Europa:

 
Notizie dall'Europa.
 

 

1) I contratti a distanza e le televendite

 

I contratti a distanza sono disciplinati dagli articoli 50 e seguenti del codice del consumo. L'aspetto più importante di questa fattispecie contrattuale è la posizione di svantaggio in cui si trova il consumatore rispetto al professionista venditore. Se da un lato, infatti, questi ha organizzato una rete di vendita o prestazioni di servizi a distanza in modo imprenditoriale, il consumatore, dal canto suo, si trova nella impossibilità, prima della conclusione del contratto, di visionare il bene o il servizio offerto. Per tale ragione si rende necessario tutelare adeguatamente il consumatore per bilanciare questa situazione di squilibrio in cui inizialmente si trova.

A tal fine, l'art. 52 del codice del consumo prevede che il consumatore prima della conclusione del contratto debba ricevere in modo chiaro e comprensibile le seguenti informazioni:
a) identità ed indirizzo del professionista
b) caratteristiche essenziali del bene e del servizio
c) prezzo del bene. Tale prezzo deve essere comprensivo di tutte le tasse e le imposte (spesso si verificano casi di televendite in cui i beni sono proposti ad un prezzo al netto dell'iva)
d) l'ammontare delle spese di consegna
e) le modalità del pagamento e di consegna del bene
f) esistenza del diritto di recesso e modalità del suo esercizio. Per le televendite è previsto che tale informazione sia data in maniera adeguatamente chiara all'inizio e durante la trasmissione
g) costi e modalità di restituzione del bene

Tali informazioni dovranno essere confermate per iscritto ed inviate al consumatore prima e comunque entro l'esecuzione del contratto, che deve avvenire da parte del venditore entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione.

Se il professionista non riuscirà ad adempiere entro tale data, sarà costretto a restituire al compratore le eventuali somme da questi ricevute. È importante evidenziare che il venditore non può adempiere all'obbligazione assunta consegnando oggetti differenti rispetto quelli oggetto del contratto.

La mancata comunicazione delle informazioni in forma scritta sarà causa di esercizio del diritto di recesso; è bene osservare quindi che qualora le informazioni scritte siano consegnate al compratore successivamente l'invio del bene acquistato, il termine per recedere sarà necessariamente differito al ricevimento di dette informazioni scritte. Il recesso si effettua, a norma degli artt 64 e seguenti codice del consumo, con raccomandata da inviare entro 10 giorni dal ricevimento del bene, o delle informazioni, se avvenuto successivamente, o di 90 giorni dal ricevimento del bene, se tali informazioni non sono mai state inviate. È bene ricordare che il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso senza costi e senza doverne specificare il motivo; il bene dovrà essere riconsegnato o messo nella disponibilità del venditore, il quale dovrà tollerare l'eventuale consumo dovuto dal normale utilizzo di quel prodotto.

Infine è importante osservare che il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. Qualora essa dovesse essere comunque recapitata, il consumatore non ha nemmeno l'obbligo di espressamente rifiutarla e restituirla, in quanto la legge prevede che il silenzio del consumatore non equivale ad una manifestazione di consenso.

 
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2) La garanzia durante il periodo dei saldi

 

Per gli acquisti effettuati durante il periodo dei saldi è importante sapere che:
- contrariamente a quanto sostengono, i negozianti sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell'articolo 132 del Codice del consumo (D. Lvo n. 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia;
- i negozianti sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell'articolo 130 dello stesso Codice, se c'è difetto grave e non riparabile ed inoltre
- possono modificare l'operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino "eventuali rimborsi per restituzione di vendite", come ha previsto l'articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una successiva circolare del ministero delle Finanze del 5 giugno 1992.

Contrariamente a quanto pensano molti consumatori, va invece precisato che i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce del negozio, ma quella a saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella di prezzo normale. In questo caso, oltre al prezzo di vendita va indicata la percentuale di sconto, sotto pena della sanzione di 1032 euro, ma nessuna norma prevede un minimo di sconto, che è completamente libero e può essere anche "sottocosto" senza osservare le relative regole.

 
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3) I contratti conclusi fuori dai locali commerciali

 

Sono tutti quei contratti in cui il venditore prende l'iniziativa e si reca presso il consumatore per proporgli un determinato acquisto, o il venditore organizza incontri con i consumatori al fine di proporre loro l'acquisto di beni e servizi. Nello specifico, a norma dell'art. 45 del codice del consumo, si intendono contratti conclusi fuori dai locali commerciali quelli "riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista."

Anche in questo caso il legislatore, all'art 47 del codice del consumo, ha inteso dare maggiore importanza alle informazioni cui il consumatore deve necessariamente essere portato a conoscenza. Esse, fornite obbligatoriamente in forma scritta e contenute nella nota d'ordine, se prevista, o direttamente nel contratto, devono informare il consumatore circa le modalità e i tempi di esercizio del diritto di recesso, nonché indicare esattamente il soggetto nei cui confronti tale diritto deve essere esercitato.

Nello specifico, il consumatore avrà diritto di recedere con invio di raccomandata entro 10 giorni che decorreranno:
- per i contratti riguardanti la fornitura di servizi o la consegna di beni preventivamente mostrati ed illustrati dal professionista, dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine, se contenente le informazioni citate, o dalla data di ricevimento delle stesse, se successiva (il termine per recedere diventa di 60 giorni qualora manchino le informazioni scritte previste dall'art. 47 codice del consumo)
- per gli acquisti effettuati senza aver preventivamente preso in visione il prodotto, dalla data di ricevimento dello stesso.

 
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4) La nuova definizione di made in Italy

 

La legge sul "made in Italy", che reca norme in materia di commercializzazione di prodotti tessili, calzature e pelletteria, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto, approvato lo scorso 17 marzo 2010, è dunque divenuto legge dello Stato. Da ottobre i consumatori potranno conoscere la provenienza dei capi che acquisteranno, perché la dicitura "made in Italy" potrà essere apposta solo se i prodotti saranno realizzati in Italia per almeno due fasi della lavorazione prodotto, ovvero filatura, tessitura, nobilitazione e confezionamento, e se per le restanti sarà verificabile la tracciabilità.

Non solo: tramite la presenza obbligatoria in etichetta di ulteriori indicazioni, gli acquirenti  potranno anche controllare la conformità alle norme a tutela dell'ambiente, dei lavoratori e della sicurezza dei capi.

 
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5) Gli acquisti on-line

 

Gli acquisti on-line sono regolati dalle norme generali dei contratti conclusi a distanza. È quindi previsto un diritto di recesso per il consumatore. Il consumatore può revocare il proprio ordine entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla consegna della merce (che, a seconda degli Stati, arriva fino a 14 giorni). Se il consumatore non è stato informato dal venditore circa la possibilità di esercitare tale diritto, il termine si allunga a tre mesi dalla consegna della merce.

All'interno dei dieci giorni, rispettivamente tre mesi, il consumatore può recedere dal contratto senza fornire alcuna spiegazione e senza il pagamento di penalità. Il recesso deve essere comunicato al fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il recesso viene comunicato al fornitore a mezzo di fax, esso deve essere confermato entro 48 ore dall'invio del fax con lettera raccomandata.

La restituzione della merce non comporta automaticamente un valido diritto di recesso dal contratto, a meno che questa possibilità non sia stata prevista espressamente dalle parti nel contratto.

La spese per la riconsegna della merce gravano sul consumatore, se così è stato previsto nel contratto. Altrimenti sono a carico del venditore.

Il venditore deve, infine, restituire il prezzo pagato dal consumatore entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Il diritto di recesso è escluso dalla legge nei seguenti casi, salvo che il negozio web lo garantisca ugualmente:
* per l'acquisto o la vendita di oggetti prodotti appositamente o creati personalmente per il consumatore;
* per beni deperibili o che si modificano velocemente;
* per prodotti audio-video o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore;
* per l'acquisto di giornali o riviste;
* per scommesse o lotterie;
* per servizi che, prima della scadenza del termine per esercitare il recesso, siano stati già eseguiti con il consenso del consumatore.

Per concludere, un'avvertenza a quanti intendano acquistare sul web. È opportuno fare molta attenzione alle offerte quando si partecipa ad un'asta on-line. Bisogna infatti essere totalmente certi dell'eventuale acquisto. Questo perché nel caso l'offerta fatta venisse accettata non si può più tornare sui propri passi. Una volta che ci si è aggiudicato il prodotto, si è obbligati all'acquisto. La normativa prevede che le offerte fatte alle aste on line siano vincolanti. Ovviamente tutto deve essere specificato nelle condizioni di adesione e registrazione ai siti di vendite all'asta, registrazione che del resto è sempre obbligatoria.
 
Infine, un suggerimento, una pratica guida dell'Unione Europea sugli acquisti on-line in ambito comunitario: http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/navigation/index_it.htm

 
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Notizie dall'Europa

 

Fare acquisti in Europa

Non vi sono limiti quantitativi per quanto riguarda ciò che si acquista e si porta con sé quando ci si sposta tra paesi dell'UE, a condizione che le merci siano state acquistate per uso personale e non per essere rivendute.
Per quanto riguarda tabacco e alcool ciascun paese è autorizzato a determinare i quantitativi considerati "per uso personale". Se tali quantitativi vengono superati, può essere chiesto di dimostrare che sono destinati ad uso personale e di giustificarne l'acquisto.
Le imposte (IVA e accise) sono incluse nel prezzo di vendita e in nessun paese dell'UE può essere richiesto un ulteriore pagamento. Dato che variano da un paese all'altro, è possibile approfittare di alcune interessanti differenze di prezzo.
Se si acquista un'automobile nuova, o che abbia percorso meno di 6.000 km o che sia stata immatricolata nei 6 mesi precedenti, si deve pagare l'IVA all'atto dell'immatricolazione nel proprio paese di residenza secondo l'aliquota applicata in tale paese. Alcuni paesi applicano, oltre all'IVA, una tassa di immatricolazione. Per semplificare la procedura di immatricolazione di una vettura nuova in qualsiasi paese dell'UE, il costruttore deve rilasciare all'acquirente al momento dell'acquisto un certificato di conformità.
La Commissione europea pubblica una relazione annuale sui prezzi delle automobili nell'UE che permette di confrontare i prezzi di 85 modelli nei diversi paesi.
Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/travel/shop/index_it.htm#VAT

 
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Ultimo aggiornamento: mercoledì 28 luglio 2010