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Nuovi criteri per il pagamento del contributo di costruzione dall'8.02.2010

(Art. 16 comma 1-2-3 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii - artt. 79 e 81 L.R. 61/85)

 
 

L'introduzione di nuovi criteri di corresponsione del contributo di costruzione, per le istanze di Permesso di costruire e per le Denunce Inizio Attività, risponde all'esigenza di utilizzare un sistema operativo unico che unifichi e razionalizzi le modalità gestionali delle Entrate Edilizie, sia in ambito Produttivo che Residenziale. In questo modo viene fornito agli Uffici incaricati della gestione e del controllo contabile uno strumento adeguato per l'applicazione corretta ed uniforme di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Le novità relative alla corresponsione del contributo di costruzione saranno applicate a partire dal giorno 08/02/2010 e, quindi, le pratiche edilizie non ancora rilasciate, saranno assoggettate ai nuovi criteri ed alle nuove modalità di corresponsione previste.

 
omino pensante

 



 


ECCO LE PRINCIPALI NOVITA'

 

1. La rateizzazione del contributo di costruzione: dovrà essere richiesta con apposito modulo;

2. La rateizzazione delle singole voci (oneri di u. I + II, costo di costruzione, monetizzazione) sarà possibile solo per quelle con importo superiore ad € 2.500,00;

3. Le rate saranno al massimo TRE, così suddivise: 

    A) Oneri di urbanizzazione I e II:
   
   - 1° rata - 50% - al ritiro dell'atto o entro 30 gg. dalla presentazione delle DIA;
   - 2° rata - 25% - entro 6 mesi dal ritiro dell'atto o dalla presentazione della DIA;
   - 3° rata - 25% - entro 12 mesi dal ritiro dell'atto o dalla presentazione della DIA.

   Il saldo dovrà avvenire comunque entro la data di fine lavori.

  
   B) Costo di costruzione e monetizzazione:
  
   - 1° rata - 50% - all'inizio dei lavori con Permesso di Costruire. Con DIA entro 60 gg. dalla data di presentazione della
     denuncia;
   - 2° rata - 25% - entro 12 mesi dal ritiro dell'atto o dalla presentazione della DIA;
   - 3° rata - 25% - entro e non oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque non oltre i tre anni dalla
     data di inizio lavori.

 
   C) Alla 2°e 3° rata saranno applicati gli interessi legali;
 

4. Il pagamento del dovuto autodeterminato per le DIA dovrà avvenire entro il 30° giorno dalla data di presentazione. Oltre tale termine l'importo sarà maggiorato degli interessi legali;

5. Nel caso in cui l'immobile sia soggetto a vincoli, il termine di 30 gg. decorrerà dalla data di ricezione del parere da parte degli Uffici comunali richiedenti;

6. Qualora sia l'Ufficio a dover richiedere il pagamento del dovuto, si procederà mediante ingiunzione ai sensi R.D. 15 Aprile 1910 n. 639 e s.m.i, con l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 42 DPR 380/2001, come modificato dall'art. 27, comma 17, legge n. 448 del 2001;

7. Nel caso di rateizzazione, la somma garantita con atto fideiussorio dovrà essere pari all'importo delle quote dilazionate, addizionata degli interessi legali;
 
8. L'importo dell'atto fideiussorio presentato a garanzia dell'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati, sarà pari al costo delle opere da realizzare, maggiorato del 30%, a copertura di eventuali aumenti in corso di esecuzione, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell'obbligo.

 
 
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