

"Consigli per la spesa e la sicurezza alimentare": le domande più frequenti (faq) sull'argomento da parte dei cittadini/consumatori e le risposte del Movimento dei Consumatori. A cura del Dr. Giulio Labbro Francia del Movimento dei Consumatori
A chi devo rivolgermi se trovo delle indicazioni incomplete sulla confezione ?
In base alla natura e rilevanza dell'indicazione omessa, ci rivolgiamo:
a) al Servizio Igiene e Sicurezza degli alimenti dell'ASL 12 se le indicazioni omesse possono compromettere la salute del consumatore;
b) ai vigili della Polizia Municipale se le omissioni riguardano aspetti che producono un danno economico (di solito dovuti ad errori di esposizione sugli scaffali o a sconti non praticati o a cartellini dei prezzi non aggiornati);
c) al 113 se si tratta di una frode in commercio e ai N.A.S. se la frode in commercio può comportare un danno alla salute del consumatore.
E' obbligatorio che la confezione riporti le modalità di conservazione?
Non è obbligatorio, ma quasi sempre, per gli alimenti facilmente deperibili, si trovano le raccomandazioni sulle modalità di conservazione prima e dopo l'apertura della confezione. Sullo scatolame con alimenti sottoposti a cotture sterilizzanti di solito non viene indicato il modo di conservazione, anche se si dovrebbe sempre raccomandare di conservarlo in luogo fresco e asciutto, perché in ambienti particolarmente umidi una scatola di latta potrebbe essere attaccata dalla ruggine.
In genere tutti gli alimenti che necessitano di essere conservati a temperature particolari per mantenere la loro stabilità riportano sulla confezione la temperatura e il luogo di conservazione consigliati.
A chi mi devo rivolgere se, aperta la confezione, trovo difetti di produzione, muffe, residui strani, deformazioni del contenitore...? Cosa succede alle aziende produttrici e/o al negozio di vendita?
All' Ufficio Igiene ed Alimenti dell'ASL, consegnando una parte del prodotto ed eventualmente lo scontrino. Gli addetti al controllo igienico sono in grado di fare una prima valutazione e decidere eventualmente di far analizzare l'alimento dal laboratorio fisico-chimico dell'ARPA. Prima di avviare la procedura di ritiro della merce dal commercio, è sempre opportuno verificare che il caso in questione non sia un caso isolato (soprattutto quando si trovano materiali estranei). Il responsabile dell'Ufficio Igiene, se riscontra un deterioramento evidente che possa compromettere l'integrità e la salubrità del prodotto, può procedere d'urgenza ad una ispezione del punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto o incaricare i vigili dell'Annona del Corpo di Polizia Municipale di eseguire un sopralluogo e un eventuale prelievo di campioni. Nel caso di riscontro di deterioramento in più confezioni, può procedere al sequestro e irrogare una sanzione amministrativa all'esercente, salvo il caso di negligenze riscontrate a carico del venditore che possono arrecare danno alla salute del consumatore, per le quali il venditore può incorrere in sanzioni penali per "attentato alla salute pubblica" . In questo caso viene attivato il sistema RAPEX, che consiste nel ritiro rapido dal commercio su tutto il territorio italiano ed estero, se il prodotto è venduto anche in altri paesi europei.
Quando il danno non è esteso a tutta la confezione, ma sembra un difetto limitato ad una parte minima del prodotto, il consumatore, se è ancora in possesso dello scontrino, può procedere di sua iniziativa, ritornando al punto vendita per farsi cambiare la confezione, oppure per farsi restituire la somma pagata e chiedere che il responsabile del punto vendita proceda a controllare almeno un'altra confezione per poter confermare l'occasionalità dell'evento. In circostanze come questa, irrilevante dal punto di vista sanitario e commerciale, non è opportuno infatti mettere in moto la macchina del controllo igienico sanitario.
Sono sicuro se, comparando una "grande marca" con una "marca discount" e vedendo che ci sono i medesimi ingredienti, mi trovo due prodotti esattamente uguali che si differenziano solo nel prezzo?
Non esattamente uguali, ma molto, molto simili. L' elenco degli ingredienti purtroppo non dice nulla sulla qualità intrinseca dei singoli ingredienti.
Sarebbe necessario introdurre nella legislazione degli indicatori di qualità, tecnicamente misurabili e classificati in base alla legge, per avere dei dati veramente confrontabili.
La farina di frumento, ad esempio, nel commercio all'ingrosso viene classificata in base a precisi standard di qualità: farina W300 P/L 0,55, farina W250 P/L 0,52, farina W280 P/L 0,48, misurabili con l'Alveografo, un apparecchio in grado di determinare il fattore di panificabilità W, cioè l'alveolatura prodotta dalla lievitazione, e il fattore G, dato dal rapporto tra la resistenza P e l'elasticità L, che dipende principalmente dalla quantità e qualità del glutine delle farine utilizzate (per approfondimenti http://it.wikipedia.org/wiki/Farina). Sono indici tecnicamente verificabili, come sono verificabili anche altre informazioni essenziali messe a disposizione di fornai, pasticcieri e industriali, ma che, stranamente, si perdono nel passaggio successivo al consumatore. Semplice distrazione? Per noi comuni mortali, ostici a memorizzare formule, si potrebbero riassumere tutti gli indici di qualità in una semplice graduatoria: farina di grano tenero di prima, seconda, terza qualità.
Per un consumatore amante della qualità, della buona cucina e consapevole della sua responsabilità sociale, si potrebbe arrivare ad una dicitura più estesa in cui aggiungere tipo di raffinazione, grado di qualità, destinazione d'uso ideale, varietà di frumento, anno del raccolto, stato di provenienza, indicatori di qualità aziendale, certificazioni ambientali e/o metodi colturali.
Qual è la sigla che mi dice che sono stati usati prodotti Ogm? Qual è la soglia di pericolo?
"Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati" oppure "Questo prodotto contiene [nome dell'organismo] prodotto da [nome dell'ingrediente] geneticamente modificato" oppure "Alimento prodotto a partire da (soia, mais, ecc.) Ogm". Secondo le indicazioni previste dai Regolamenti CE 1829 e 1830 del 2003 entrati in vigore il 14 aprile 2004 e successive modifiche queste sono le diciture obbligatorie.
Il regolamento riguarda anche gli additivi e gli aromi, ossia quelle sostanze che vengono aggiunte, generalmente in piccolissime quantità, durante la trasformazione industriale e che diventano parte stessa dell'alimento. Per esempio: una merendina che contenga lecitina di soia (un additivo comunemente utilizzato nell'industria alimentare) prodotta da piante di soia Gm, deve obbligatoriamente riportarlo in etichetta, accanto all'ingrediente Lecitina (derivato da soia Ogm).
Sono invece esclusi dall'applicazione dei regolamenti citati e pertanto derogano all'obbligo di etichettatura ai sensi dell'art. 21 Direttiva 2001/18/CE: gli alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o è prodotto a partire da Ogm in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (art. 12, Reg. CE n. 1829/2003). Secondo noi in questo modo lo Stato, di fatto, istituzionalizza la frode in commercio automatica e sistematica, rinunciando a sanzionare il trasgressore, in barba al diritto di scelta, occultato dalla tolleranza dello 0,9%, e in barba all'art. 515 c. p., per vendita di alimento con caratteristiche diverse da quelle dichiarate, o meglio autorizzate a non dichiarare. La legge italiana infatti configura come mero illecito amministrativo la condotta di chi effettua l'immissione sul mercato di un organismo geneticamente modificato senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione, ivi comprese quelle sull'etichettatura e sull'imballaggio, e lo punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 a euro 46.500 (art. 35, comma 5, DLGS. 8 luglio 2003, n. 224).
L'attività di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni in materia di etichettatura è esercitata dall'Autorità nazionale competente, ovvero dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, dalle Regioni e Province autonome, dagli enti locali. A conferma di quanto detto, i soliti furbi si sono affrettati a sfruttare questa interpretazione aberrante del legislatore del diritto di informazione e di libera scelta del consumatore, "permettendo" che i produttori possano aggiungere sulle etichette scritte come "Ogm free" , oppure "Non contiene Ogm". In questi casi siamo di fronte a dichiarazioni volontarie , la cui attendibilità non è accompagnata da una garanzia del tipo "ai nostri controlli di laboratorio" oppure "testato in laboratorio" o semplicemente il nome del laboratorio utilizzato per il test. Tanto se vengono smascherati per false dichiarazioni, come è già successo, a proteggerli ci ha già pensato la legge e anche una sentenza del 2005 che conferma che : "in presenza di una dichiarazione Ogm free rivelatasi falsa ad un controllo di laboratorio, il produttore deve pagare una sanzione amministrativa per pubblicità ingannevole e non viene perseguito per il reato di "frode in commercio" come previsto dall'art. 515 c.p., perché il fatto non sussiste, finché la quantità di Ogm presente nel prodotto non superi la soglia di tolleranza dello 0,9%" Le più grandi e pericolose manipolazioni che il consumatore ha subito negli ultimi 20 anni riguardano la premeditata e concordata imposizione per legge della contaminazione ambientale di Ogm e dell'esposizione ad onde elettromagnetiche pulsanti per la diffusione del telefonino cellulare, negando la libertà di scelta dei consumatori e anche l'impossibilità, per gli Ogm, di rimediare ai danni, irreversibili, che si stanno producendo, nel momento in cui ci si accorgerà di aver preso la strada sbagliata. Purtroppo nessun giurista o avvocato o scienziato o politico ha avuto, finora, il coraggio di sfidare le multinazionali delle biotecnologie. La responsabilità sociale, la dignità umana e l'onestà intellettuale sono ormai scomparsi dal pensiero dei giuristi, degli scienziati e dei politici, sicuramente di quelli che hanno avallato con le loro firme, i loro pareri e i loro voti le norme Ogm.
In merito alla seconda parte della domanda, si può dire che non esiste una soglia di pericolo, infatti la legge non prevede che in caso di superamento dello 0,9% di Ogm si verifichi un danno alla salute. Il superamento della soglia comporta il ritiro dalla circolazione e il consumatore può pretendere la restituzione di quanto pagato. La dicitura "può contenere tracce di Ogm" serve a sollevarsi dalle responsabilità (e dai costi) di un controllo sistematico e accurato.
Quanto mi devo sentire garantito in base alla certificazione Iso riportata sulla confezione?
La certificazione della serie Iso 9000 è una certificazione che non si riferisce in nessun modo alla qualità del prodotto, ma solo all'organizzazione aziendale, che viene accuratamente monitorata per evitare errori ed inefficienze interne e dei costi conseguenti. E' una certificazione volontaria e mira al miglioramento dell'efficienza aziendale. Da qualche anno è richiesto come requisito obbligatorio per le imprese che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici.