Città di Venezia

Giudice di pace

Ricorso per opposizione a sanzioni amministrative

 
 

E' possibile compilare on line il ricorso accedendo al sito www.giustizia.it selezionando il link servizi on line giudice di pace e seguendo le istruzioni per accedere al servizio.

 

CI SI RIVOLGE AL GIUDICE DI PACE DI DOVE?
Del luogo in cui è stata commessa la violazione.

CONTRO QUALI ATTI:
1. Verbale di contestazione o di accertamento (le c.d. multe);
2. Ordinanza-ingiunzione del Prefetto;
3. Ordinanza-ingiunzione del Sindaco;
4. Cartella esattoriale;

per le quali sia prevista la sola pena pecuniaria fino a € 15.493,71, l'indicazione della competenza è indicata negli atti di cui ai punti 1)-2)-3)-4). Sono escluse determinate materie di competenza del Tribunale, quali ad esempio le violazioni in materia tributaria e valutaria, urbanistica ed edilizia ecc..

IN CHE MODO:
* Si deve depositare presso la cancelleria o inviare a mezzo posta ricorso in carta libera avverso gli atti suindicati entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notifica, se relativi al punto 1), entro 30 gg. dalla notifica, se relativi ai punti 2) 3) e 4), indicando:
o generalità della persona alla quale vengono contestati gli addebiti, che deve eleggere domicilio nel Comune di Venezia, se intende ricevere comunicazioni;
o dati relativi all'atto contro il quale si presenta il ricorso;
o motivazione del ricorso.
* Si devono produrre originale e 5 copie del ricorso e dell'atto al quale ci si oppone.

COSA SUCCEDERÁ?
Il Giudice di Pace a seguito della presentazione del ricorso fissa udienza di comparizione delle parti che verrà notificata a cura della cancelleria.
In udienza il Giudice:
* può convalidare (confermare) il provvedimento opposto;
* può decidere con sentenza rigettando o accogliendo parzialmente o totalmente il provvedimento opposto.

 
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