

L'accertamento di violazione (l'avviso trovato sul parabrezza dell'auto) non costituisce contestazione o notificazione di un verbale, ma può essere considerato l'inizio del procedimento sanzionatorio a carico del proprietario del veicolo.
Questo avviso può essere pagato entro 5 giorni dalla data apposta senza aggravio di spese, dopo questo periodo inizia la procedura di notificazione del verbale alla residenza del proprietario del veicolo, pertanto all'importo indicato sull'avviso saranno aggiunte le spese di procedura (€ 10,00) e le spese di notifica (€ 6,60).
Avverso l'accertamento di violazione non è possibile proporre ricorso che sarà proponibile solamente dopo la notifica del verbale.
Prima di effettuare il pagamento è necessario verificare che i dati riportati sull'avviso di violazione corrispondano: data dell'accertamento, targa e tipo dell'autovettura.
Le modalità di pagamento sono:
Scaduto il termine di 5 giorni non è più possibile pagare la sanzione ma si dovrà attendere la notifica del verbale al proprietario del veicolo.


Quando il verbale è notificato tramite posta o contestato direttamente da parte dell'agente operante può essere pagato in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, per una somma pari al minimo della sanzione prevista, cui devono essere aggiunte le spese di notifica (euro 6,60) e le spese di procedura (euro 10,00). Le modalità di pagamento sono le stesse dell'accertamento di violazione, descritte nel paragrafo precedente, ad esclusione delle Tabaccherie/Ricevitorie del Lotto.
Sempre nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può essere proposto ricorso al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace.