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L.R. 41/1993 per l'eliminazione delle barriere architettoniche

La nuova scadenza per richiedere i contributi č il 1 giugno 2006

La delibera della Giunta Regionale n. 336, "Norme per l'eliminazione della barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione - Piano annuale di intervento per l'anno 2006" dell' 14 febbraio 2006 pubblicata sul BUR n. 2 del 3 marzo, ha stabilito che gli Enti e i soggetti privati possono presentare la domanda di contributo al proprio Comune di residenza entro il 1 giugno 2006.

Sono stati ammessi a contributo i seguenti interventi:
Art.10 - Edifici privati
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici in edilizia residenziale agevolata, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge n. 13/1989.
3. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

Art. 11- Ausili ed attrezzature
1. Per ausili ed attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilitā interna agli stessi, quali montascale, pedane mobile, elevatori e simili.
2. Per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti al comma 1, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 10 milioni per ogni singolo intervento.


Art. 13 - Adattamento di mezzi di locomozione privati
1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.
2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacitā motoria sprovvisti di patente, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.
3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per maggiori informazioni: Servizio Informahandicap del Comune di Venezia tel. 041. 274 61 44; email informahandicap@comune.venezia.it

 
 
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