
Cittā per tutti
La legge (art. 381 c.2 del d.p.r. 16/12/1992 n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.") dichiara espressamente che il "...Il contrassegno č strettamente personale, non č vincolato ad uno specifico veicolo...". Quindi la sua validitā č legata inscindibilmente alla presenza a bordo della persona che ne č titolare. L'autorizzazione a parcheggiare in determinati posti e a circolare in zone a traffico limitato č prevista infatti per agevolare le persone non deambulanti o con ridotta capacitā motoria. Parcheggiare in zone loro riservate senza necessitā significa dunque togliere il diritto alla mobilitā a chi ha problemi motori.