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Città per tutti
La legge (art. 381 c.2 del d.p.r. 16/12/1992 n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.") dichiara espressamente che il "...Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo...". Quindi la sua validità è legata inscindibilmente alla presenza a bordo della persona che ne è titolare. L'autorizzazione a parcheggiare in determinati posti e a circolare in zone a traffico limitato è prevista infatti per agevolare le persone non deambulanti o con ridotta capacità motoria. Parcheggiare in zone loro riservate senza necessità significa dunque togliere il diritto alla mobilità a chi ha problemi motori.