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La Regione Veneto abolisce l'obbligo della comunicazione al Comune per le vendite di fine stagione

Inizio vendite fine stagione invernale

 

Si informa che la Giunta regionale, con deliberazione n. 3883 del 4 dicembre 2007, emanata ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, ha approvato l'aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie.
Si evidenzia, in particolare, che la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale è stata individuata nel primo sabato del mese di gennaio mentre rimane invariata la data del 28 febbraio già prevista per la conclusione delle vendite medesime.
Per quanto concerne, quindi, le prossime vendite di fine stagione invernale, la data di inizio è fissata per il giorno 5 gennaio 2008.
Per quanto concerne, altresì, la disciplina delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione non è più richiesta la preventiva comunicazione al comune competente.

La predetta deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del giorno 14 dicembre 2007, salvo variazioni che saranno tempestivamente rese note nel sito internet regionale.
Il testo della citata deliberazione regionale è scaricabile dal seguente file: DGR n. 3883 del 04/12/07 - all. A) DGR n. 3883 del 04/12/07
Direzione regionale Commercio.

 
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