Sia il ritiro che la consegna della domanda può avvenire presso le seguenti sedi
I beni per i quali è previsto il contributo sono i beni immobili e i beni mobili registrati e non. Per maggiori informazioni vai alla pagina delle istruzioni
I documenti da allegare sono diversi secondo il bene per il quale si richiede il contributo. In ogni caso è possibile allegare foto, video o quant'altro ritenga utile a supporto della sua richiesta.
Sì, è possibile allegando alla domanda la fattura inerente la riparazione.
Sì, è possibile allegando alla domanda la fattura inerente la riparazione.
La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2007.
Il contributo per i beni immobili e i beni mobili registrati sarà erogato nella percentuale prevista dalla Legge Regionale n.4/1997, il contributo per i beni mobili non registrati sarà forfettario e deciso in accordo con le altre amministrazioni interessate per una necessaria uniformità di valutazione.
Sì, allegando la fattura dell'intervento.
Sì, è possibile effettuare lavori di riparazione/ripristino, quali dipinture, sostituzioni di infissi, riparazione impianto elettrico, ecc. raccogliendo le fatture e gli scontrini delle spese sostenute.
Sì, è possibile.
Il proprietario dell'immobile.
Il titolare dell'attività.
Sì, i cittadini che intendono effettuare richiesta di rimborso ad una compagnia assicuratrice devono allegare alla documentazione prodotta al Comune o una copia di tale richiesta oppure una dichiarazione attestante la volontà di effettuarla.
L'erogazione di qualsiasi contributo eventualmente riconosciuto dal Comune di Venezia per la stessa tipologia di danni per cui è stato richiesto il rimborso alla Compagnia Assicuratrice sarà subordinata alla presentazione da parte del richiedente il contributo di una attestazione della compagnia assicuratrice contenente il diniego ad effettuare qualsiasi rimborso.
Nel caso che il rimborso riconosciuto dalla compagnia assicuratrice sia inferiore al contributo ritenuto congruo da parte dell'Amministrazione comunale la differenza erogata sarà calcolata sulla base dei criteri previsti per la tipologia del bene danneggiato, ovvero sulla parte residua del danno non rimborsato dall'Assicurazione (vedi esempio).
In ogni caso gli elenchi di coloro i quali hanno ricevuto contributi da parte del Comune saranno forniti anche alle compagni assicuratrici affinché segnalino la presenza di casi di liquidazione di danni effettuate o in itinere da parte sia del Comune che delle stesse.
Esempio.
Ho avuto un danno di 50.000 euro alla mia abitazione e l'Assicurazione mi riconosce e liquida 30.000 euro? Come avviene l'integrazione da parte del Comune?
Premesso che:
- per i danni ai beni immobili, l'abitazione nel caso di specie, è previsto dalla Legge regionale un contributo pari al 75% per un massimo di 77.461 euro (i "vecchi" 150 milioni di lire);
- il Comune tramite il sopralluogo determina il contributo ritenuto congruo per il danno subito.
Se la liquidazione effettuata dall'Assicurazione corrisponde o è superiore al contributo ritenuto congruo da parte del Comune di Venezia non servirà alcuna integrazione.
Se, invece, tale liquidazione risulta inferiore a quella ritenuta congrua dal Comune l'integrazione sarà calcolata per differenza tra quanto ritenuto congruo dall'Amministrazione comunale e quanto erogato dalla Compagnia assicuratrice.
Sì, è possibile inoltrare la domanda utilizzando il "modulo per privati"
Innanzitutto si fa presente che il proprietario può disporre del bene a suo piacimento e che non è tenuto a rispettare dei termini, entro i quali il bene può essere sottoposto a visita peritale.
Alla domanda di contributo è necessario allegare la fattura o il preventivo di spesa (al quale dovrà comunque seguire la presentazione della fattura) per la riparazione, dal quale risulti che il bene è stato danneggiato dall'allagamento.
Sarebbe opportuno allegare documentazione fotografica.
Bene rottamato: il contributo viene calcolato su valore commerciale del bene, desunto dalle tabelle delle compagnie assicurative
Bene riparato: il contributo viene calcolato sulla base della spesa documentata sostenuta per la riparazione, purché questa non superi il valore commerciale del bene, desunto dalle tabelle delle compagnie assicurative. In caso contrario (valore commerciale inferiore al costo della riparazione) il contributo viene calcolato sul valore commerciale del bene, sempre desunto dalle tabelle delle compagnie assicurative.
Qualora il bene venga riparato in economia, il contributo verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate da scontrini fiscali o fatture per acquisto di pezzi di ricambio o manodopera.
Bene ceduto a terzi: l'interessato deve presentare un preventivo di spesa, dal quale risulta che il bene è stato danneggiato dall'allagamento ed una dichiarazione con la quale l'acquirente dichiara che il prezzo di acquisto è ridotto rispetto al valore commerciale, desunto dalle tabelle delle compagnie assicurative, a causa dello stato di danneggiamento del bene (deprezzamento).
Il contributo verrà calcolato sulla base dell'importo minore tra il deprezzamento e quello del preventivo per la riparazione.
La donazione verrà considerata un acquisto a costo zero ed il contributo verrà calcolato sulla base dell'importo minore tra il valore commerciale del bene, desunto dalle tabelle delle compagnie assicurative, e quello del preventivo per la riparazione.
Presso gli sportelli abilitati alla consegna della richiesta è possibile ottenere indicazioni su come compilare il modulo e sapere quali sono gli allegati necessari.
La compilazione vera e propria, trattandosi di autocertificazione, deve avvenire a cura dall'interessato e non può essere eseguita dagli operatori dello sportello.