
You're in: Home > Municipality » Ombudsman » Normativa
L'istituto del Difensore Civico è disciplinato dagli articoli 31 e 32 dello Statuto del Comune di Venezia, nonché dal Regolamento comunale di attuazione degli articoli 31 e 32.
Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini, associazioni e formazioni sociali, o anche d'ufficio, sull'attività dell'Amministrazione comunale, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini. I suoi interventi hanno lo scopo di tutelare il cittadino da ritardi, abusi, negligenze commesse dall'Amministrazione Pubblica ed assicurare la correttezza e l'imparzialità.
È nominato dal Consiglio Comunale che lo elegge a maggioranza di due terzi dei componenti.
L'evoluzione legislativa, sia a carattere regionale che nazionale, ha conferito nel tempo al Difensore Civico nuove funzioni e competenze che ne hanno esteso prerogative e campi di attività.
Cerca le norme regionali su www.consiglioveneto.it
Articolo 31
1. È prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.
1/bis. Le modalità d'intervento del Difensore civico e i suoi rapporti con gli altri organi dell'amministrazione comunale sono stabiliti dal regolamento. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).
2. Il Difensore civico:
Articolo 32
1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di votazione previste per l'approvazione dello statuto, elegge il Difensore civico.
2. Il Difensore civico viene scelto in una lista di candidati esaminata dalla conferenza dei Capigruppo e formata secondo i criteri stabiliti all'art. 8 comma 2 del presente statuto previo invito a mezzo apposito bando a presentare le candidature.
3. Il Difensore civico dura in carica tre anni e decade dall'ufficio per il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità. (Comma modificato con deliberazioni C.C. n.28/bis del 14.2.97 e n.37 del 17.2.97).
4. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi con mozione del Consiglio Comunale presentata da almeno un terzo, ed approvata a maggioranza di due terzi, dei Consiglieri assegnati.
5. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale ogni sei mesi una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti particolari della propria attività.
6. Il Sindaco, la Giunta e le Commissioni consiliari e ciascun Consiglio Circoscrizionale possono interpellare il Difensore civico per chiarimenti sull'attività svolta.
Danno da insidia stradale: criteri di imputazione della responsabilità in capo alla P.A. (86.29 KB).Una importante sentenza circa la nomina del Difensore civico
La sentenza n. 5706 del Consiglio di Stato, Sez. V del 2 ottobre 2006 è disponibile per gli utenti autorizzati sul sito www.lexitalia.it/