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Comitato unico di garanzia

La Legge del 4 novembre 2010 n.183 (Collegato Lavoro), apportando importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ha previsto che le pubbliche amministrazioni costituiscano al loro interno, "il Comitato unico di garanzia per le pari opportunitā, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunitā e mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Tale organismo mantiene la composizione paritetica dei precedenti ed č formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
 
Il C.U.G. ha compiti:

  • propositivi č, quindi, competente a proporre agli enti le misure antidiscriminatorie e di garanzia dellaparitā considerate opportune;
  • consultivi le amministrazioni hanno l'onere di consultare il comitato per verificare l'impatto che gli attiorganizzativi e datoriali possono avere sulle pari opportunitā;
  • di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere di paritā nazionale.
 

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