Concessioni e locazioni

I beni immobili oggetto di gestione da parte dell’Amministrazione Comunale si distinguono in:

BENI DEL DEMANIO COMUNALE

Sono destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi dal Codice Civile agli art. 822 e 825 e dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti fruitori soltanto con provvedimento di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche cui il bene è deputato come prescritto dal “Regolamento per la gestione dei beni immobili comunali”.

BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Sono destinati a fini istituzionali e al soddisfacimento di interessi pubblici, così come descritti dagli artt. 826-828 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi secondo le prescrizioni normative ed in particolare del “Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia”. L’utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Sono beni immobili non compresi nelle precedenti due categorie e costituiscono mezzo per compiere i fini istituzionali del Comune in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile (art. 1571 e ss., art. 1803 e ss.), dalla L. 27 luglio 1978,n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” e da altre norme di settore.

 

Le concessioni amministrative vengono assegnate previa delibera di Giunta Comunale (se la durata del contratto ha come durata massima nove anni) o di Consiglio Comunale (se la durata supera il novennio) nel rispetto dei contenuti del “Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia”.

 

I contratti di diritto privato per l’utilizzo dei beni del patrimonio disponibile vengono assegnati, di norma, a seguito di un procedimento di evidenza pubblica garantito da pubblici avvisi di messa in disponibilità che descrivono le condizioni essenziali del futuro contratto. Nel caso di assenza di offerte valide, l’Amministrazione si riserva di attivare trattative dirette con soggetti interessati.

Ultimo aggiornamento: 18/10/2023 ore 13:39