Convivenza anagrafica

La convivenza anagrafica è regolata dall'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 ed è definita come un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

La convivenza, per risultare anagraficamente esistente, deve essere istituita utilizzando l'apposita modulistica.

A chi si rivolge
A insiemi di persone che vogliono coabitare istituendo la convivenza anagrafica (ad es. collegio, convitto, caserma, casa di riposo ecc).
 
Cosa fare per
Per le persone che stabiliscono la propria residenza in una convivenza le richieste d’iscrizione anagrafica con provenienza da un altro Comune o dall’estero o le variazioni di indirizzo all’interno dello stesso Comune dovranno essere rese dal responsabile della convivenza utilizzando la modulistica specifica:
La modulistica compilata in ogni sua parte e con allegata la documentazione richiesta, deve essere presentata:
A conclusione del procedimento verrà registrata la convivenza anagrafica e/o i cittadini che vi risiedono nel registro anagrafico.
 
Quanto costa
Il servizio di consultazione è gratuito.
 
Standard di qualità
Intervallo di tempo dalla presentazione della dichiarazione alla registrazione della convivenza anagrafica <= 2 giorni.

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Ultimo aggiornamento: 26/01/2023 ore 12:38