Vocabolario ICI - I

Vocabolario tributario I

 

 

Identificazione unità immobiliare

L'identificazione dell'unità immobiliare (comune, sezione, foglio, mappale e subalterno)

L'identificazione catastale di un'unità immobiliare è così composta:
- Comune
nome del comune amministrativo (nel nostro caso Venezia)
- Sezione
il comune di Venezia è suddiviso nelle seguenti sezioni censuarie (ex comuni censuari confluiti nell'attuale Comune di Venezia):
sezione sigla
Venezia VE
Burano BU
Murano MU
Pellestrina PL
Mestre ME
Chirignago CH
Favaro Veneto FV
Malcontenta MC
Zelarino ZE

Questo dato è indispensabile per la corretta identificazione dell'unità immobiliare e va indicato con le sigle appropriate indicate sopra (quindi un'unità immobiliare che appartiene al foglio 9 di Zelarino andrà indicata, come numero di foglio di mappa, con ZE/9, mentre un'unità immobiliare che appartiene al foglio 9 di Favaro Veneto andrà indicata con FV/9).
Ogni sezione censuaria ha un numerazione dei fogli di mappa autonoma e progressiva. Nel Comune di Venezia esistono quindi al Catasto Fabbricati 9 (nove) fogli 1, 2, 3 ecc...distinti dalla diversa sezione censuaria.
- Foglio
tutti i comuni sono rappresentati cartograficamente dal catasto da più fogli di mappa che ne descrivono l'intero territorio; ad esempio Venezia è suddivisa in più di duecento fogli di mappa; questo dato, assieme all'indicazione della sezione, è indispensabile per identificare il bene, come verrà spiegato successivamente.
- Mappale (o numero)
all'interno di ciascun foglio di mappa i diversi immobili sono identificati da un proprio numero che viene comunemente detto "mappale" per il catasto fabbricati o "particella" per il catasto terreni; nel caso del catasto fabbricati il "mappale" identifica l'intero fabbricato, che può essere costituito da più unità immobiliari (ad esempio un condominio con dodici appartamenti ha un unico numero mappale il quale sarà suddiviso - vedi sotto - in dodici subalterni).
- Subalterno
quando il mappale comprende più unità immobiliari, esso è suddiviso in più "subalterni"; il subalterno (spesso abbreviato in "sub.") identifica la singola unità immobiliare.

Esempio di identificazione completa di un'unità immobiliare:
Comune di Venezia - Sezione Pellestrina - foglio 8 - mappale 161 - subalterno 8
o anche, abbreviando:
Comune di Venezia - Sez. PL - fg. 8 - mapp. 161 - sub. 8

 

 

Immobili D

 

 

Immobili privi di rendita catastale

Fabbricati privi di rendita catastale (unità a destinazione ordinaria)

Nel caso in cui un immobile urbano sia ancora privo di rendita catastale, il contribuente è tenuto a calcolare una "rendita presunta".
Bisogna quindi che il contribuente:
1. calcoli la consistenza della propria unità immobiliare;
2. conosca i dati di classamento di un'unità immobiliare simile alla propria come ubicazione, tipologia edilizia, caratteristiche costruttive ed epoca di costruzione;
3. calcoli la rendita catastale moltiplicando la consistenza della propria unità per la tariffa dell'unità immobiliare similare.

Per il calcolo della consistenza vedi la pagina Come si calcola la consistenza catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria.
Per il calcolo della rendita vedi la pagina Il classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

* Fabbricati appartenenti al gruppo "D", privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese

Il valore imponibile per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

 

 

Immobili storici


 

Imposta

COME si calcola l'imposta?

L'imposta si calcola sul valore degli immobili, fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, applicando, sulla base dei requisiti posseduti, una delle aliquote fissate annualmente e tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta.

Valore degli immobili
Il valore degli immobili, detto base imponibile, si ottiene, con l'eccezione delle aree fabbricabili, a partire dalla rendita catastale per i fabbricati e a partire dal reddito dominicale per i terreni agricoli.
La rendita (per i fabbricati) e il reddito dominicale (per i terreni) sono valori attributi ai beni immobili dagli uffici del catasto.
Per le aree fabbricabili (non individuate come tali in catasto) il valore imponibile è dato dal valore venale, cioè dal valore di mercato delle aree stesse. 

* Come si calcola l'imposta per i fabbricati
Le operazioni da eseguire sono:
1.
La base del calcolo è la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
2.
Questa rendita va aumentata del 5% (art. 3 comma 48 Legge n. 662/96).
3.
Alla rendita così determinata va applicato un coefficiente moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale:
- coefficiente 100 per le categorie A e C con esclusione degli uffici classificati A10 e dei negozi classificati C/1;
- coefficiente 140 per la categoria B (art. 2, comma 45, D.L.262/06 convertito in L.268/06);
- coefficiente 50 per gli uffici privati (classificati nella categoria A/10) e per gli immobili classificati nelle categorie del gruppo D (capannoni, alberghi, banche, cinema ecc.);
- coefficiente 34 per i negozi (classificati nella categoria C/1)
(primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).
4.
Moltiplicata la rendita catastale, aumentata del 5%, per il coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore del fabbricato, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta.
5.
Applicando alla base imponibile l'aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l'imposta su base annua.
6.
L'imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota);
b) dei mesi di possesso (periodo);
c) delle seguenti detrazioni e riduzioni:
- detrazione per abitazione principale;
- ulteriore detrazione;
- riduzioni per inagibilità e inabitabilità.

* Come si calcola l'imposta per fabbricati storici o privi di rendita catastale
Immobili di interesse storico o artistico
Questi immobili godono di un particolare regime fiscale agevolato.
Perché un fabbricato sia considerato "di interesse storico o artistico" è necessario che l'immobile sia sottoposto a vincolo ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni (decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).
Gli uffici catastali accertano questi fabbricati secondo le loro caratteristiche ordinarie, e non tengono quindi conto del vincolo storico o artistico; il classamento di questi fabbricati è perciò uguale a quello di tutti gli altri immobili.
Tuttavia la legge prevede che, ai fini fiscali, il valore imponibile venga calcolato sulla base di una rendita catastale determinata applicando la tariffa d'estimo più bassa ("di minore ammontare") tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
In altre parole, qualsiasi sia il classamento attribuito dal catasto ad immobili di interesse storico o artistico, ai fini ICI si deve ricalcolare la rendita catastale utilizzando la tariffa più bassa presente, per le categorie del gruppo A, nel quadro tariffario della zona censuaria in cui ricade l'immobile.

Il procedimento per la determinazione della base imponibile degli immobili storici è il seguente:
1. Calcolo della consistenza catastale che deve essere espressa in vani.
Il calcolo, con l'esclusione delle abitazioni dove la consistenza è gia espressa in vani, riguarda gli immobili classicati nei gruppi "C", "B" e "D" e si effettua nel seguente modo:
o Immobili classificati nel gruppo "B" la consistenza in mc. (metro cubo) va divisa per 60 (volume convenzionale di un vano catastale);
o Immobili classificati nel gruppo "C" la consistenza in mq. (metro quadrato) va divisa per 18 (superficie convenzionale di un vano catastale);
o Immobili classificati nel gruppo "D" la superficie in mq. (metro quadrato) dell'immobile va divisa per 18 (superficie convenzionale di un vano catastale);
2. Ricerca della tariffa più bassa tra quelle previse per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è situato l'immobile.

ESEMPI (con calcoli in lire non essendo disponibili le tariffe in Euro)
Esempio 1
Comune di Venezia - Zona Censuaria 1^ (centro storico) - Abitazione censita in catasto come categoria A/2 di classe 4^, vani 7,5 - Rendita Catastale L. 3.518.250
Se l'abitazione è di interesse storico o artistico, per determinare la base imponibile bisogna ricalcolare la rendita.
La tariffa più bassa, per unità immobiliari abitative, presente nel quadro tariffario della zona censuaria 1^ di Venezia è quella relativa alla categoria A/5 classe 1^, pari a L. 86.500.
Moltiplicando il numero dei vani dell'unità immobiliare per questa tariffa avremo:
vani 7,5 x L. 86.500 = Rendita Catastale L. 648.750
La base imponibile viene calcolata sulla base di questa rendita, aumentata del 5% e moltiplicata per 100.

Esempio 2
Comune di Venezia - Zona Censuaria 1^ (centro storico) - laboratorio censito in catasto con categoria C/3 di classe 8^, mq 98 - Rendita Catastale L. 2.528.400
Se il laboratorio è di interesse storico o artistico, per determinare la base imponibile bisogna trasformare la consistenza in vani per ricalcolare la rendita.
Mq 98/ 18= vani 5.44 = vani 5,5 arrotondato
La tariffa più bassa, per unità immobiliari abitative, presente nel quadro tariffario della zona censuaria 1^ di Venezia è quella relativa alla categoria A/5 classe 1^, pari a L. 86.500.
Moltiplicando il numero dei vani dell'unità immobiliare per questa tariffa avremo:
vani 5,5 x L. 86.500 = Rendita Catastale L. 475.750
La base imponibile viene calcolata sulla base di questa rendita, aumentata del 5% e moltiplicata per 100.
Fabbricati privi di rendita catastale (unità a destinazione ordinaria)
Nel caso in cui un immobile urbano sia ancora privo di rendita catastale, il contribuente è tenuto a calcolare una "rendita presunta".
Bisogna quindi che il contribuente:
1. calcoli la consistenza della propria unità immobiliare;
2. conosca i dati di classamento di un'unità immobiliare simile alla propria come ubicazione, tipologia edilizia, caratteristiche costruttive ed epoca di costruzione;
3. calcoli la rendita catastale moltiplicando la consistenza della propria unità per la tariffa dell'unità immobiliare similare.
Per il calcolo della consistenza vedi la pagina Come si calcola la consistenza catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria.
Per il calcolo della rendita vedi la pagina Il classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
Fabbricati appartenenti al gruppo "D", privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese
Il valore imponibile per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

* Come si calcola l'imposta per i terreni agricoli
Le operazioni da eseguire sono:
1. La base del calcolo è il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
2. Questo reddito dominicale va aumentato del 25%.
3. Al reddito dominicale così determinato va applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 75.
4. Moltiplicata il reddito dominicale, aumentato del 25% per 75, si ottiene il valore del terreno agricolo, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta.
5. Applicando alla base imponibile l'aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l'imposta su base annua.
6. L'imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
a. della percentuale di possesso (quota);
b. dei mesi di possesso (periodo);
b. delle riduzioni previste nel caso di conduzione di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.
 

* Come si calcola l'imposta per le aree fabbricabili 
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgv. 30.12.1992, n. 504 per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Per sapere se un'area è fabbricabile occorre rivolgersi al Comune di Venezia - Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e Mobilità - Urbanistica che è tenuto, se richiesto dal contribuente, a rilasciare apposita attestazione.
L'area fabbricabile non è classificata in catasto come tale e quindi non esiste la base del calcolo, come per i fabbricati (rendita) o come per i terreni agricoli (reddito domenicale), da cui ottenere il valore imponibile che è dato, viceversa, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Il valore venale deve essere dichiarato dal contribuente.
Le operazioni da seguire sono:
1. Il valore venale in comune commercio risultante al 1° gennaio dell'anno d'imposta deve essere ottenuto tenendo conto:
a) della zona di ubicazione;
b) dell'indice di edificabilità;
c) della destinazione d'uso consentita;
d) degli oneri per eventuali lavori di adattamento;
e) dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici;
f) dei prezzi medi di mercato.

2. Applicando alla base imponibile l'aliquota opportuna tra quelle previste annualmente si ottiene l'imposta su base annua.

3. L'imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
- della percentuale di possesso (quota);
- dei mesi di possesso.

 

 

Interpello


 

Iscritti A.I.R.E.


Ultimo aggiornamento: 19/12/2016 ore 13:56