Vocabolario ICI - C

Vocabolario tributario C

 

 


 

Catasto

ICI e Catasto

L'imposta comunale sugli immobili, con l'eccezione delle aree fabbricabili, viene calcolata:
- su oggetti immobiliari identificati in catasto (terreni agricoli e fabbricati urbani);
- in base a valori ottenuti dalla rendita per i fabbricati, e dal reddito per i terreni agricoli che sono determinati dal catasto.
La conoscenza della materia catastale è quindi decisiva per gestire in modo puntuale tutta l'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che rappresenta l'entrata tributaria più rilevante del Comune.
Si ricorda che gli uffici catastali non sono uffici comunali, ma dipendono dall'Agenzia del Territorio, agenzia fiscale che opera per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per Venezia e provincia gli uffici catastali si trovano presso l'Ufficio del Territorio di Venezia (telefono 041 2967311, fax 041 2712722), a San Polo in Riva del Vin 764/E, vicino alla Chiesa di San Silvestro, fermata ACTV linea 1 a San Silvestro.

Gli archivi catastali e il Comune di Venezia

A livello catastale il Comune di Venezia è così suddiviso:

* per il Catasto Terreni in nove archivi distinti corrispondenti a nove ex comuni amministrativi:

Comune catastale
descrizione
BURANO
Ex comune censuario di BURANO
CHIRIGNAGO
Ex comune censuario di CHIRIGNAGO
FAVARO VENETO
Ex comune censuario di FAVARO VENETO
MALCONTENTA
Già porzione del Comune di MIRA
MESTRE
Ex comune censuario di MESTRE
MURANO
Ex comune censuario di MURANO
PELLESTRINA
Ex comune censuario di PELLESTRINA
VENEZIA
Ex comune censuario di VENEZIA insulare (comprende il Lido e la parte di terraferma di Marghera)
ZELARINO
Ex comune censuario di ZELARINO

per il Catasto Fabbricati in due archivi distinti fra Venezia insulare (compresa però Marghera) e terraferma.
Ciò significa che tutti gli atti e i documenti del catasto fabbricati sono stati tenuti separati fra loro, e numerati in modo distinto, autonomo e progressivo.

Comune catastale
Corrisponde
 
VENEZIA
Venezia insulare, compresa Marghera
 
VENEZIA - MESTRE
Terraferma veneziana (ex comuni di Mestre, Chirignago, Favaro Veneto, Malcontenta e Zelarino)
 
 
 

Questa struttura è stata mantenuta anche nei nuovi archivi informatici.
Le informazioni sull'identificazione e sulla classificazione catastale delle unità immobiliari urbane si trovano alla pagina ICI e catasto dei fabbricati.

 
Vuoi conoscere la tua rendita catastale?
Collegati al sito:
 

 

Cartella di pagamento

La riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposte, sanzioni e interessi non versate dal contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento, sono riscosse coattivamente tramite Concessionario della riscossione.
Il ruolo coattivo deve essere formato e reso esecutivo (dal funzionario responsabile del tributo) non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento è stato notificato al contribuente.
Il Concessionario della riscossione notificherà quindi al contribuente la cartella di pagamento per la riscossione della somma dovuta.
La cartella di pagamento è predisposta dal concessionario su modello approvato dal Ministero delle Finanze.
Per il Comune di Venezia il concessionario della riscossione é "EQUITALIA POLIS S.p.A. PROV. VE - ICI - AGENTE RISCOSSIONE - via Torino, 180 - 30172 Venezia" (ex Gest Line S.p.A.)

 

 

Circolari e risoluzioni ministeriali

 

 

Classamento

Classamento
Il classamento dell'unità immobiliare (categoria, classe, consistenza e rendita)

Ai dati identificativi il catasto associa il classamento dell'unità immobiliare; il classamento consiste nell'attribuire a ciascuna unità alcuni dati che, in definitiva, ne determinano il valore fiscale.
Il classamento è così composto:
- Categoria
Ad ogni tipologia e destinazione d'uso dei beni immobili corrisponde una diversa categoria che viene espressa da una sigla; ad esempio ad un'abitazione può esser assegnata la categoria A/2, A/3, A/7, ecc.; i garage corrispondono alla categoria C/6; i magazzini corrispondono alla categoria C/2, ecc.

- Classe
Ogni categoria catastale è suddivisa in più classi di merito che riflettono il diverso pregio di unità che appartengono alla stessa categoria ma, o per caratteristiche proprie o a causa della diversa ubicazione, possono essere valutate in misura diversa; si prendano ad esempio due negozi simili della stessa metratura, ma ubicati in zone diverse: il negozio che si trova in centro avrà più valore (e quindi una classe più alta) del negozio periferico, ma per entrambi la categoria catastale sarà C/1; ad ogni classe corrisponde una diversa tariffa: più alto è il numero della classe, maggiore è la tariffa.

- Consistenza
La consistenza è un dato quantitativo che esprime "la grandezza" del bene immobile; le abitazione vengono "misurate" a vani catastali, arrotondati al mezzo vano: si tenga presente che i vani catastali non corrispondono ai vani fisici ma sono frutto di un calcolo complesso (si veda la pagina Come si calcola la consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria ); gli immobili a destinazione commerciale (negozi, garage, magazzini, ecc.) vengono misurati a metri quadrati; gli immobili ad uso collettivo (scuole, uffici pubblici, biblioteche, ecc.) vengono misurati in metri cubi.

- Rendita
La rendita catastale, espressa in lire, corrisponde al reddito annuo ritraibile dall'immobile al netto delle spese eventuali e al lordo delle imposte; per gli immobili ordinari essa viene calcolata moltiplicando la consistenza per la tariffa d'estimo corrispondente alla categoria e alla classe del bene. - Tariffe d'estimo
Le tariffe d'estimo esprimono la valutazione delle unità immobiliari per unità di consistenza (vano per le categorie del gruppo A, metro cubo per le categorie del gruppo B, metro quadrato per le unità del gruppo C) e sono:
- distinte per categoria e per classe;
- diverse per ciascuna Zona Censuaria.

Vuoi conoscere la tua rendita catastale? Collegati al sito: Agenzia delle Entrate

- Zona Censuaria
Il Comune di Venezia è diviso in nove zone censuarie, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso quadro tariffario; questo significa che per la stessa categoria e classe ci sono tariffe (e quindi rendite) diverse a seconda della zona censuaria di appartenenza.

zona censuaria
denominazione e descrizione
1^
Centro storico (i sei Sestieri, Sant'Elena esclusa)
2^
Sant'Elena
3^
Giudecca
4^
Lido
5^
Marghera
6^
Murano (isola di Murano con Sant'Erasmo e Vignole)
7^
Burano (comprende l'isola di Burano, Torcello e il litorale del Cavallino)
8^
Pellestrina e isole minori (tutte le isole minori dell'intera laguna)
9^
Mestre e terraferma (tutta la terraferma veneziana eccetto Marghera)

Diamo ora un esempio completo del classamento di un'unità immobiliare:

1. abitazione
Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^
Categoria A/3 - classe 5^ - vani 6,5 - RC (rendita catastale) £ 1.474.850

2. garage
Comune di Venezia sezione Mestre
Categoria C/6 - classe 7^ - mq 14 - RC (rendita catastale) £ 240.800

Queste rendite dipendono dalla consistenza moltiplicata per la tariffa d'estimo relativa alla categoria e classe attribuite all'unità immobiliare, e cioè, riprendendo l'esempio precedente:

1. abitazione
Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^
consistenza vani 6,5 x tariffa A/3 classe 5^ £ 226.900 = RC £ 1.474.850

2. garage
Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^
consistenza mq 14 x tariffa C/6 classe 7^ £ 17.200 = RC £ 240.800

Il valore catastale imponibile ai fini fiscali dipende dalla rendita catastale che va moltiplicata per coefficienti diversi (34, 50 o 100) a seconda delle categorie degli immobili (si veda la pagina Come si calcola la consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria).

Per continuare con l'esempio precedente avremo:

1. abitazione
Rendita Catastale £ 1.474.850 x coefficiente 100 = valore £ 147.485.000

2. garage
Rendita Catastale £ 240.800 x coefficiente 100 = valore £ 24.080.000

N.B. questi valori devono essere aumentati sia per l'ICI che per l'IRPEF del 5% in sede di dichiarazione a partire dal 1997.

 

 

Coefficienti di rivalutazione "D"

 

 

Concessionario della riscossione

Il Concessione è l'Agente della riscossione, per il Comune di Venezia è la Società:
Equitalia Polis S.p.A situata in via Torino, 180 - 30172 Mestre (VE)

Si informa che i versamenti ICI si effettuano a favore del Concessionario

direttamente allo sportello della Concessione presente sul territorio:
- Mestre - Via Torino, 180
- presso gli Uffici Postali con l'utilizzo del Conto Corrente n.88661483 intestato aEQUITALIA POLIS S.P.A. VENEZIA-VE-ICI

 

 

Conciliazione giudiziale

 

 

Coniuge separato

Il coniuge soggetto passivo Ici che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non dovesse risultare assegnatario della casa coniugale, potrà comunque fruire, alle condizioni stabilite dalla norma, dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e delle relative detrazioni.
La novità è contenuta nella Finanziaria 2008 e va a incidere direttamente sull'articolo 6 del decreto legislativo 504/1992, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, recante "Determinazione delle aliquote e dell'imposta".
In particolare la lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2008 stabilisce che dopo il comma 3 del citato articolo 6 sia inserito il comma 3-bis, il quale così recita:
"Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.  Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."
Posto che debba trattarsi sempre di soggetto passivo e, quindi, di soggetto che sia proprietario dell'immobile o che sia titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso, la novità legislativa ha così messo fine a una situazione di irrazionalità, sia in termini di applicazione di aliquota per abitazione principale sia in termini di detrazioni, che penalizzava in maniera ingiustificata il coniuge non assegnatario dell'abitazione coniugale.
Il coniuge non assegnatario, tra l'altro, era stato, da ultimo con la pronuncia della Cassazione 6192/2007, confermato come soggetto passivo d'imposta anche nel caso di assegnazione della casa principale, sulla quale insista una situazione di comunione ordinaria fra i coniugi, all'altro coniuge. La Corte suprema aveva ribadito, con tale sentenza, come la natura patrimoniale e reale dell'Ici, unitamente al fatto che i diritti reali sono un numerus clausus e che la soggettività passiva di qualsiasi imposta va determinata sulla base di specifiche circostanze normative, impedisca la configurabilità di una soggettività passiva tutta in capo al coniuge affidatario e, quindi, estesa oltre la quota pro indiviso del diritto di proprietà di cui sia titolare. Infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a uno dei due coniugi consiste semplicemente in una attribuzione di un diritto di godimento personale atipico e strumentale alla conservazione della comunità domestica.
Premesso che la soggettività passiva Ici, come sopra argomentato, permane in capo al titolare del diritto di proprietà dell'immobile, che deve corrispondere il tributo in base alla propria quota di possesso, con la previgente situazione normativa il coniuge non assegnatario della casa coniugale, se soggetto passivo, doveva pagare l'imposta senza poter usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale. Ciò poichè, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del Dlgs 504/1992 (così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 173, lettera b), della legge 296/2006), per abitazione principale si deve intendere, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente.

 

 

Consistenza catastale

- Consistenza
La consistenza è un dato quantitativo che esprime "la grandezza" del bene immobile; le abitazione vengono "misurate" a vani catastali, arrotondati al mezzo vano: si tenga presente che i vani catastali non corrispondono ai vani fisici ma sono frutto di un calcolo complesso (si veda la pagina Come si calcola la consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria ); gli immobili a destinazione commerciale (negozi, garage, magazzini, ecc.) vengono misurati a metri quadrati; gli immobili ad uso collettivo (scuole, uffici pubblici, biblioteche, ecc.) vengono misurati in metri cubi.

 

 

Cooperative edilizie

PROPRIETA' INDIVISA:
Il soggetto passivo è la Cooperativa edilizia.

PROPRIETA' DIVISA O INDIVIDUALE:
Sono soggetti passivi dell'ICI i soci della cooperativa dal momento in cui è attribuita la facoltà di utilizzo dell'unità immobiliare. In altri termini, la consegna dell'immobile diviene requisito idoneo a perfezionare una situazione di "possesso" in capo all'assegnatario.

Pertanto fino alla data del verbale di consegna dell'immobile, l'ICI è dovuta dalla cooperativa, dopo tale data dal singolo socio assegnatario.
Il socio assegnatario dal momento in cui destinerà l'immobile a propria abitazione principale (normalmente la data di residenza) avrà diritto alle agevolazioni previste per abitazione principale.

IN TUTTI I CASI
Il soggetto passivo è tenuto a presentare la Dichiarazione ICI.

Riferimenti giurisprudenziali: cass. 22570/2004, cass. 18294/2004, cass. 16751/2004, CTR Lazio 74/21/06


Ultimo aggiornamento: 22/12/2016 ore 16:24