Vocabolario IMU - I

Vocabolario tributario I

 

 

Identificazione unità immobiliare

L'identificazione dell'unità immobiliare (comune, sezione, foglio, mappale e subalterno)

L'identificazione catastale di un'unità immobiliare è così composta:

- Comune
nome del comune amministrativo (nel nostro caso Venezia)
 
- Sezione
Situazione fino al 2015:
il comune di Venezia era suddiviso nelle seguenti sezioni censuarie (ex comuni censuari confluiti nel Comune di Venezia):
 Sezione
 Sigla
 Venezia
 VE
 Burano
 BU
 Murano
 MU
 Pellestrina
 PL
 Mestre
 ME
 Chirignago
 CH
 Favaro Veneto
 FV
 Malcontenta
 MC
 Zelarino
 ZE
Questo dato era indispensabile per la corretta identificazione dell'unità immobiliare e andava indicato con le sigle appropriate indicate sopra (quindi un'unità immobiliare che apparteneva al foglio 9 di Zelarino andava indicata, come numero di foglio, con ZE/9, mentre un'unità immobiliare che apparteneva al foglio 9 di Favaro Veneto andava indicata con FV/9).
Ogni sezione censuaria aveva una numerazione dei fogli di mappa autonoma e progressiva. Nel Comune di Venezia esistevano quindi al Catasto Fabbricati 9 (nove) fogli 1, 2, 3 ecc...distinti dalla diversa sezione censuaria.
 
Situazione attuale:          
L'Agenzia delle Entrate ha provveduto nel 2015 a effettuare importanti cambiamenti dei riferimenti catastali, eliminando le sezioni catastali e rinumerando i fogli di mappa relativi al territorio del Comune di Venezia.
Una prima tabella riportante la nuova numerazione era stata fornita in data 21/12/2015.
Successivamente, con nota dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2016, è stata trasmessa al Comune e agli ordini professionali la tabella definitiva con la situazione aggiornata di tale numerazione.
 
 
Si precisa che la numerazione dei Fogli è rimasta la stessa per i soli immobili che prima avevano la Sezione catastale "VE" (Foglio dal n. 1 al n. 48).
Esempio:
 Situazione fino al 2015  Situazione attuale
 Comune di Venezia - Sez. VE - fg. 2 -  mapp. 100 -sub. 15  Comune di Venezia - fg. 2  - mapp. 100 - sub. 15
 Comune di Venezia - Sez. PL - fg. 8 -  mapp. 161 - sub. 8  Comune di Venezia - fg. 102  - mapp. 161 - sub. 8

 

- Foglio
tutti i comuni sono rappresentati cartograficamente dal catasto da più fogli di mappa che ne descrivono l'intero territorio; ad esempio Venezia è suddivisa in più di duecento fogli di mappa; questo dato, assieme all'indicazione della sezione, è indispensabile per identificare il bene, come verrà spiegato successivamente.

 

- Mappale (o numero)

all'interno di ciascun foglio di mappa i diversi immobili sono identificati da un proprio numero che viene comunemente detto "mappale" per il catasto fabbricati o "particella" per il catasto terreni; nel caso del catasto fabbricati il "mappale" identifica l'intero fabbricato, che può essere costituito da più unità immobiliari (ad esempio un condominio con dodici appartamenti ha un unico numero mappale il quale sarà suddiviso - vedi sotto - in dodici subalterni).

- Subalterno
quando il mappale comprende più unità immobiliari, esso è suddiviso in più "subalterni"; il subalterno (spesso abbreviato in "sub.") identifica la singola unità immobiliare.

Esempio di identificazione completa di un'unità immobiliare:
Comune di Venezia - Sezione Pellestrina - foglio 8 - mappale 161 - subalterno 8
o anche, abbreviando:
Comune di Venezia - Sez. PL - fg. 8 - mapp. 161 - sub. 8

 

 

Immobili ad uso produttivo

Il Comune di Venezia ha stabilito per l'anno 2012 un'aliquota agevolata per gli immobili ad uso produttivo funzionali all'azienda che abbiano i seguenti requisiti:
 
- immobile destinato ad usi produttivi, compresi anche quelli utilizzati per attività produttive nel settore terziario;
- l'azienda non abbia proceduto a licenziamenti, neanche per giusta causa, nelle due annualità precedenti (si calcolano dalla data di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di seguito descritti, a ritroso);
- assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di uno o più disoccupati con età maggiore di 50 anni o inferiore a 30.
  
Ai fini del calcolo dell'imposta, l'aliquota agevolata va applicata solo per i mesi dell'annualità in cui tali requisiti si sono verificati contestualmente e quindi dalla data di assunzione dei soggetti sopraccitati fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Per avvalersi dell'agevolazione, il contribuente deve presentare l'Autocertificazione IMU entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.

Per conoscere l'aliquota deliberata dal Comune di Venezia, consulta la pagina dedicata a:

Regolamenti e aliquote.

Si precisa che:
- la trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato da diritto all'applicazione dell'agevolazione. In ogni caso l'aliquota ridotta spetta solo dalla data di trasformazione del contratto stesso;
- la scadenza naturale di un contratto non rientra nel computo dei licenziamenti nel biennio precedente alla data di assunzione in quanto non vi è alcun provvedimento del datore di lavoro ma solo la decadenza dello stesso per raggiungimento del termine indicato nel contratto stesso;
- il dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato deve essere disoccupato al momento dell'assunzione;
- la conferma dell'apprendista non rientra tra i requisiti per l'agevolazione in quanto non c'è interruzione del rapporto di lavoro con conseguente situazione di disoccupazione precedente all'assunzione a tempo indeterminato.
 

 

 

Immobili D

Gli adempimenti del contribuente e del Comune relativi alle unità immobiliari urbane, appartenenti al gruppo catastale "D", presentano alcune specificità che si è ritenuto di approfondire al fine di fornire allo stesso contribuente una informazione chiara e completa sull'argomento:
  • Fabbricati categoria D posseduti da impresa
  • Fabbricati senza rendita
  • Fabbricati cui è attribuita la rendita
  • Modalità operative
 
Fabbricati categoria D posseduti da impresa
I casi sui quali porre attenzione per l'applicazione dell'imposta sono due:
-  fabbricati senza rendita;
-  fabbricati con rendita;
 
Fabbricati senza rendita
Ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30/12/92 richiamato dall'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 , per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, il valore da assumere, quale base imponibile ai fini della tassazione per l'imposta municipale propria  (IMU), è quello determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di coefficienti che sono stabiliti annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.

Fabbricati cui è attribuita la rendita
Ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30/12/92 richiamato dall'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011, il criterio (peraltro tassativo, come chiarito con la risoluzione ministeriale n° 27/E del 09/04/98) di determinazione del valore ai fini ICI sulla base delle scritture contabili, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ed interamente posseduti da imprese, deve essere adottato fino all'anno di imposta (compreso) nel corso del quale al fabbricato, che ne era sprovvisto fin dall'origine, viene attribuita la rendita catastale definitiva (tramite notifica) o la rendita proposta. A decorrere dall'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la rendita catastale, il valore dei fabbricati in commento deve essere determinato non più sulla base dei costi capitalizzati, bensì sulla base della rendita rivalutata applicando i coefficienti moltiplicatori:
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
60 per tutti gli altri i fabbricati classificati nel gruppo catastale D.
Analoga decorrenza vale per le rendite proposte con procedura "DOCFA".

Questi sono criteri di quantificazione del valore, quello contabile o quello catastale, inderogabili e vincolanti per tutti gli anni di imposizione per i quali devono essere applicati.
La rendita catastale dei fabbricati di categoria D iscritti in catasto ma privi di rendita ed interamente posseduti da imprese, retroagisce ai fini dell'imposta alla data in cui il contribuente ha chiesto l'attribuzione della stessa (data di presentazione della scheda catastale).
Una volta notificata la rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, si procederà al conguaglio attivo o passivo tra l'imposta pagata sul valore contabile e quella dovuta sulla rendita catastale. Pertanto il Comune potrà accertare la maggiore imposta dovuta oppure il contribuente potrà chiedere il rimborso entro i termini di decadenza e prescrizione rispettivamente previsti per legge (come stabilito dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite n.3160/11).

Modalità operative
Occorre porre attenzione alla modalità da seguire per la comunicazione e per il pagamento dell'imposta.
1. nella comunicazione vanno inserite le variazioni (e quindi i costi capitalizzati) intervenuti nell'anno precedente: ad esempio nel 2012 vanno dichiarati i costi capitalizzati nel 2011;
2. per il pagamento dell'imposta si deve tenere conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente: quindi nel calcolo dell' imposta dovuta per il 2012 occorre tenere conto delle variazioni intervenute nel 2011.
Le particolari modalità quindi, obbligano, ogni anno, a tenere conto sia dei coefficienti stabiliti l'anno precedente, per ottenere il valore da dichiarare, sia di quelli stabiliti l'anno in corso per determinare l'imposta da versare.

N.B.La procedura sopra esposta non si rende applicabile ai fabbricati strumentali classificabili nel gruppo D posseduti da persone fisiche (non imprenditori) o da enti non commerciali, per i quali vale la determinazione della rendita.
 
Si riporta di seguito la tabella dei coefficienti di aggiornamento per i fabbricati D a valore contabile:

 
 

 

Immobili censiti catastalmente in cat. F2 - F3 - F4 - F5

 

Gli immobili in costruzione che nel corso dell'intervento vengono accatastati provvisoriamente nelle categorie catastali F3 ed F4 quindi, sprovvisti di rendita, sono comunque soggetti al pagamento dell'IMU. La base imponibile sarà il valore venale dell'area edificabile.

Diverso è il trattamento per gli immobili in categoria F2 (unità collabenti) e gli immobili in categoria F5 (lastrici solari) per i quali, è prevista l'esenzione dell'imposta fino al momento in cui sugli stessi non sia stato dato l’inizio ai lavori per l’edificazione.

 

 

Immobili merce

Il Decreto Legge n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013, ha stabilito che non è dovuta, perl'anno 2013,la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 
La prima rata dell'IMUresta dovuta fino al 30 giugno 2013.
 
L' art. 2 comma 2, lettera a)  del DL n. 102/2013, conv. con modif. con L. 124/2013 ha previsto l'esenzione per questi fabbricati a partire dal 1/1/2014.
L'esenzione IMU si applica sia ai fabbricati abitativi che strumentali (uffici o capannoni se costruiti per la vendita).

Si chiarisce che non rientrano nell'esenzione i fabbricati merce oggetto di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione fino alla data di ultimazione lavori. Per il periodo antecedente all'ultimazione lavori, l'imposta si calcola sul valore dell'area fabbricabile.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge.

 

 

Immobili storici

Con le modifiche apportate dal D.L. 16/2012 sul D.L. 06.12.2011 n.201, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
 
Nel caso in cui un fabbricato storico risultasse anche inagibile o inabitabile, il contribuente può avvalersi di una sola riduzione.
 
 
Verifica la storicità dell'immobile collegandoti al sito della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
 

 

Inabitabilità e Inagibilità

Con le modifiche apportate dal D.L. 16/2012 sul D.L. 06.12.2011 n.201, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. 

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
 
Il contribuente può richiedere la perizia al Comune presentando richiesta all'Ufficio Tributi o, in alternativa, ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 dichiarando inoltre di essere in possesso di perizia tecnica accertante l'inagibilità o inabitabilità, nel rispetto dell'art. 13 del vigente regolamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU), redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui un fabbricato inagibile o inabitabile fosse anche storico, il contribuente può avvalersi di una sola riduzione.
 
Puoi trovare l'autocertificazione per i fabbricati inagibili ed inabitabili nella sezione Modulistica.

 

 

Interpello

 

 

Invalidi civili, handicap grave, assegno sociale, ricoverati in lungodegenza

Il Comune di Venezia ha previsto per l'anno 2012 un'aliquota agevolata per la sola abitazione principale e relative pertinenze, una per categoria C2, C6, C7, possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, da soggetti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- titolari di assegno sociale;
- invalidità civile riconosciuta al 100%;
- portatore handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92;
- familiare convivente con un portatore handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia;
- ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale.

Dal 2013 per questa tipologia d'immobili non si applica l'IMU come previsto dai Decreti legge n. 102/2013 e n. 133/2013 e dalla Legge di stabilità n. 147/2013.

Per potersi avvalere di tale agevolazione, il contribuente dovrà presentare l'autocertificazione IMU-TASI reperibile nella modulistica IMU.

Nel caso in cui le pertinenze oltrepassino il limite quantitativo e qualitativo sopra riportato, si precisa che l'agevolazione spetta comunque per l'abitazione principale e una pertinenza per categoria, mentre per le ulteriori pertinenze si applicherà l'aliquota standard prevista per la specifica tipologia.

Esempio: abitazione principale e due garage (C6) di pertinenza
Calcolo IMU-TASI 2014
Il proprietario non paga l'IMU per l'abitazione principale e un garage mentre paga il 10,6 per mille per l'altro garage.
Per la TASI non versa nulla.

 

 

Iscritti A.I.R.E.

 

Ultimo aggiornamento: 17/05/2019 ore 14:22