Autocompostaggio

Cos'è?

Per autocompostaggio si intende il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani (cioè rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato), effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
L'autocompostaggio può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

La Legge 28 Dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ha introdotto il Compostaggio di comunità, inteso come compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Il decreto n. 266/2016 “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici” fissa i criteri operativi e le procedure organizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità.

Chi lo può fare

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Venezia che si impegnano a non conferire al gestore del servizio la frazione organica dei rifiuti urbani derivanti da attività domestiche o non domestiche, al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/o ammendante per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura nel medesimo sito in cui tale compost viene prodotto.
 
Gli scarti devono provenire dal normale uso familiare, quindi dai rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc. 
Il compost dovrà essere prodotto e quindi poi utilizzato come fertilizzante esclusivamente in aree verdi e giardini di propria pertinenza: non è quindi possibile svolgere l’autocompostaggio sulla propria terrazza.
 
L'utente è tenuto a
  • utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
  • realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti vegetali.
 
Ad aggiornamento del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m., la legge 28 dicembre 2015, n. 221 inserisce all'art. 214 il comma 7-bis, in cui si concede che, in deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che abbiano una capacita' di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e siano destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati e posti in esercizio anche in aree agricole: 
  • acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
  • previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale
  • con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
  • nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica
  • nel rispetto delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie
  • nel rispetto delle norme relative all'efficienza energetica
  • nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
  • senza che ne derivino oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

Come si fa

Il processo di compostaggio riguarda la decomposizione e stabilizzazione di substrati organici di diversa provenienza operata da microrganismi che, grazie alla miscelazione dei diversi composti, porta alla produzione di compost, un prodotto ricco di sostanze organiche stabili, esente da organismi patogeni e da semi infestanti, in possesso di importanti qualità di miglioramento della fertilità del suolo e del nutrimento delle piante.

Non sono indispensabili attrezzature e tecniche particolari: si possono utilizzare delle compostiere da porre sul terreno o praticando un cumulo o una buca, a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti.
 
Sono consentite anche altre tecniche purché nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Le agevolazioni

In seguito alla nota di chiarimento della Regione Veneto Prot. 511498 del 20 novembre 2014 (apre PDF), nella quale la Regione Veneto richiede agli enti responsabili (Comuni e Bacino territoriale) l'approvazione di uno specifico atto per regolare i rapporti con l'utenza, in data 19/10/2018 il Comitato di Bacino Venezia Ambiente ha assunto l’atto di indirizzo n. 4/2018 (apre PDF) col quale sono stati condivisi lo schema di richiesta per la riduzione (apre Allegato A.pdf) e lo schema di convenzione (apre Allegato B.pdf) per il compostaggio domestico predisposti in coordinamento con il gestore Veritas S.p.A. recependo le indicazioni impartite dalla Regione Veneto:
Il Comune di Venezia favorisce il ricorso all'autocompostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici e non domestici (attività agricole e vivaistiche) e ad incentivo è prevista una riduzione del 30% della TARI. Per poter accedere alla riduzione è necessario presentare specifica istanza a Veritas conforme alle indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente,

Sono previsti controlli presso l'abitazione da parte di Veritas o altro personale appositamente incaricato per verificare la corretta, reale e costante attività di autocompostaggio della frazione umida, pena revoca della riduzione tariffaria.

Vai alla pagina contenente tutte le informazioni per la richiesta di variazioni, esenzioni e riduzioni TARI del Comune di Venezia

Informazioni:

Contact Center Veritas

Attivo dal lunedì al venerdì dlle 8.30 alle 17.00
Tel. 800.466.466 (da rete fissa) oppure 041.96.555.30 (da rete mobile, al costo applicato dal proprio gestore telefonico)

Email: info@gruppoveritas.it

Email PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it


Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni  è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" oppure è possibile chiamare il numero 041041.

 
Ultimo aggiornamento: 27/11/2023 ore 09:31