vocabolario IMU - A

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Abitazione principale

Come previsto dall'art. 13 c.2 D.L.06/2012:Per abitazione principale si intende  l'immobile, iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del nucleo familiare abbiano stabilito  la  dimora  abituale  e   la residenza  anagrafica in immobili diversi situati nel territorio  comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 
L'IMU è un tributo comunale e, pertanto, la norma prevede come regola generale che la destinazione dell'immobile ad abitazione principale non possa essere estesa a più di un'unità immobiliare nell'ambito del territorio comunale. Tale principio è stato confermato nella circolare 3/DF e non contrasta con la possibilità dei coniugi di stabilire la residenza in immobili diversi nello stesso comune o in comuni diversi. In quest'ultimo caso è chiaro che ciascun comune può procedere, in sede di accertamento, a verificare l'eventuale abuso delle agevolazioni per l'abitazione principale.

La scelta di un'abitazione piuttosto che l'altra dovrà essere comunicata all'amministrazione con apposita dichiarazione IMU, reperibile nella Modulistica.

 

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Abitazione principale in unità immobiliari contigue

Le unità immobiliari contigue, che vengono utilizzate come unica abitazione principale destano problematiche riguardo la loro iscrizione all'Agenzia del Territorio come unica unità abitativa, causando di riflesso dubbi per l'assoggettamento delle stesse al pagamento dei Tributi IMU e TASI.

Per meglio far comprendere la problematica si rimanda all'esempio qui di seguito:
Abitazione principale di proprietà al 100% di un coniuge, successivamente i coniugi in comunione dei beni decidono di acquistare l'unità immobiliare contigua al fine di ampliare la propria abitazione, si avrà quindi la seguente situazione:

  • unità 1 quota di possesso del 100% del Marito rendita catastale € 400,00.
  • unità 2 quota di possesso del 100% in regime di comunione dei beni € 350,00.
 
Di fatto le unità immobiliari dell'esempio sono iscrivibili all'Agenzia del Territorio ma il limite posto dalla non omogeneità dei diritti reali lo impedisce.
Infatti la modificazione dei diritti reali degli immobili può essere effettuata solo attraverso la stipula di un rogito notarile.
L'Agenzia del Territorio ha ovviato tale problematica procedendo all'iscrizione degli immobili in modo separato ma con una rendita catastale che viene attribuita in base alla redditività dell'ipotetico immobile unito.
Il tecnico incaricato annoterà sulla denuncia Docfa la volontà di effettuare la fusione, mentre l'Agenzia del Territorio provvederà a porre delle annotazioni sulle relative Visure Catastali.
Ai fini dei Tributi IMU e TASI (secondo le analisi più accreditate), di fronte a questa situazione (unità contigue), l'Ente impositore e il contribuente quindi  possono considerare le due unità immobiliari come unica abitazione principale.

In pratica prendendo in considerazione l'esempio sopra riportato la modalità di calcolo sarà la seguente:

  • la moglie effettuerà i calcoli utilizzando il 50% della rendita catastale dell'immobile di sua proprietà pari ad € 350,00 quindi € 175,00 e usufruirà della detrazione spettante in relazione alla somma delle due rendite catastali nel caso specifico € 750,00.
  • Il marito adotterà come base imponibile € 400,00 + il 50% di € 350,00 quindi pari ad € 575,00 che sarà la rendita di riferimento per il calcolo dell'IMU/TASI, anche in questo caso per le detrazioni bisognerà tenere conto della somma delle due rendite catastali.
 
Dal 01/01/2016 con Legge del 28/12/2015 n° 208 (legge di stabilità) non è più dovuta l'imposta TASI sulle abitazioni principali, di conseguenza, nulla è dovuto anche nel caso delle Abitazioni Principali in Unità Immobiliari Contigue.

Inserita il 31 Marzo 2016

 
 

 

Accertamento

Il Comune svolge l'attività di controllo sul corretto adempimento da parte del Contribuente degli obblighi tributari. A tal fine provvede, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite, a verificare i versamenti e le denunce, correggere gli errori materiali e di calcolo, liquidare l'imposta o maggiore imposta applicando, se dovuti, interessi e sanzioni.

In relazione alla tipologia d iinadempimento riscontrato, sono emessi:

  • l'avviso di accertamento in rettifica, in caso di dichiarazioni incomplete o infedeli o di parziali o ritardati versamenti;
  • l'avviso di accertamento d'ufficio, in caso di omessa dichiarazione od omesso versamento dell'imposta.
 
L'avviso di accertamento comprende:
  • la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
  • le sanzioni nella misura stabilita dall'art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 e dalla Legge 147/2013;
  • gli interessi legali.
 
L'avviso di accertamento è notificato al Contribuente tramite i messi notificatori o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

L'avviso di accertamento, debitamente motivato(1), riporta l'indicazione:

  • dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  • del responsabile del procedimento;
  • dell'ufficio presso  il  quale è possibile promuovere il riesame dell'atto in sede di autotutela;
  • le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
(1) la motivazione dell'avviso di accertamento consiste nell'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato.
 

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Accertamento con adesione

L'accertamento con adesione consiste in una definizione concordata della base imponibile sulla quale è determinata l'imposta dovuta al Comune.
Tale strumento ha lo scopo di emplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento instaurando una fattiva collaborazione con il Contribuente ed evitando il contenzioso. L'applicazione dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

Per approfondimenti sull'argomento, consulta la pagina dedicata a tale argomento:

 

 

Affinità

L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro (art. 78 c.c.): cognati, suoceri, nuora, ecc. Per calcolare il grado di affinità si deve tenere conto del grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti.
Esempio: genero e suocera sono affini di 1° grado: infatti fra la moglie e la madre della moglie c'è una parentela di primo grado.

L'affinità è un vincolo che nasce con il matrimonio ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, ma solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio. È controverso se tale vincolo cessi a seguito del divorzio visto che permane il divieto di contrarre matrimonio con un affine in linea retta (ad es. suocero, genero, ecc.)
Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado.

 

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Aliquote

A decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, devono essere pubblicate sul sito informatico del MEF, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale dedicata al federalismo fiscale, entro:
  • il 16 maggio di ciascun anno di imposta, per la prima rata. In questo caso l'invio da parte dei Comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 maggio;
  • il 16 novembre di ciascun anno di imposta, per la seconda rata. In questo caso l'invio da parte dei Comuni degli stessi atti deve avvenire entro il 9 novembre.
Le delibere pubblicate alla data del 16 novembre dell'anno di riferimento producono i propri effetti per l'intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

In assenza di deliberazioni alle scadenze previste, i contribuenti dovranno calcolare l'imposta sulla base delle aliquote e della detrazione deliberate per l'anno precedente.

 

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Alloggi sociali

Per alloggio sociale si intende l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato (art. 1, comma 2, Decreto del 22/4/2008).
 
Rientrano negli alloggi sociali anche quelli realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà (art. 1, comma 3, Decreto del 22/4/2008).

Le Regioni definiscono i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio sociale.

Il canone di locazione, per gli alloggi di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto del 22/4/2008, è definito dalle Regioni, in concertazione con le ANCI regionali mentre per quelli di cui all’art. 1 comma 3 del medesimo decreto, il canone non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della L. 431/1998.

Gli operatori pubblici sono soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale. Sia quelli pubblici che privati sono selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione di alloggi sociali di cui all’articolo 1 comma 3 del Decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 22 aprile 2008. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il Decreto suddetto.
 
Per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo all' "esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "annotazioni" la seguente frase:

"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera b), comma 2, dell'art. 13 del D.L. 201/2011".

La suddetta dichiarazione vale anche ai fini TASI.

 

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Anziani o disabili

Aliquota agevolata

Il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 16/2012 prevede che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
I comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per avvalersi di tale agevolazione, il contribuente deve presentare l'autocertificazione, reperibile nella modulistica IMU, entro il termine previsto per la dichiarazione IMU.
Per conoscere l'aliquota deliberata dal Comune di Venezia per tale casistica, consulta la sezione dedicata ai Regolamenti e alle aliquote IMU.
 

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Area fabbricabile

L'area fabbricabile è il terreno che risulta utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Non sono, invece, considerati fabbricabili ai fini dell'imposizione IMU i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e dall'allevamento di animali.
 
Circa il momento a partire dal quale un terreno si deve considerare fabbricabile, il legislatore (1) ha chiarito che assume rilevanza l'adozione, da parte del Comune, dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 
E', inoltre, considerata edificabile l'area sulla quale sono in corso interventi di nuova costruzione di fabbricati, di demolizione dei fabbricati esistenti, di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio (2).
 
Il valore dell'area edificabile, detto anche base imponibile, è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, tenuto conto dei seguenti parametri:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d'uso;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento delterreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla venditadi aree aventi caratteristiche analoghe.
Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricati esistenti o altri interventi edilizi (esclusi la manutenzione ordinaria e straordinaria), la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato incorso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Per informazioni riguardanti gli immobili in costruzione cat. F2-F3-F4-F5, si consiglia di consultare la sezione del vocabolario dedicata a tale argomento.

L’Ufficio Tributi mette a disposizione uno strumento idoneo alla determinazione del più probabile Valore venale delle Aree Fabbricabili al fine di indirizzare e agevolare il contribuente per il pagamento dell’IMU senza comunque che l'Ente sia limitato nella sua facoltà accertativa nel caso si verifichi che l'area ha un valore maggiore di quanto calcolato con lo strumento sottostante anche confrontandone il risultato con eventuali rogiti registrati.

 
Il file sottostante può essere aperto, salvato e compilato utilizzando software open source scaricabile gratuitamente (LibreOffice, OpenOffice, etc.)
 
 
(1) art. 36, comma 2, D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006, n. 248.
(2) art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e), D.P.R. 06.06.2001, n. 380
 

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Arrotondamento

Il versamento dell'IMU è effettuato con arrotamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (1).
L'arrotondamento va applicato all'importo totale da versare.

(1) art.1, comma 166, L.27.12.2006, n. 296

 
 

 

Assegnazione immobile coniugale

Per informazioni sull'argomento, consulta la pagina del vocabolario IMU dedicata al:
 
 

 

Autocertificazione IMU

Il Comune di Venezia ha deliberato delle aliquote agevolate per particolari situazioni. Per avvalersi di tali agevolazioni, il contribuente deve presentare l'autocertificazione entro il termine previsto per la dichiarazione IMU. L'autocertificazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.
Nel caso di soggetto deceduto o sottoposto ad amministrazione di sostegno, gli eredi o l'amministratore di sostegno dovranno utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà pubblicata nella modulistica IMU.

Collegandosi al portale dei servizi IMU-TASI è possibile utilizzare la procedura on line per la compilazione e l'invio delle autocertificazioni IMU che permette un inserimento formalmente corretto dei dati. I documenti possono essere stampati e quindi consegnati secondo le modalità di trasmissione previste nella Modulistica oppure inviati direttamente al Comune di Venezia via rete ottenendo una ricevuta con numero di protocollo.

Nel caso in cui i requisiti per l'applicazione dell'agevolazione decadono, il contribuente dovrà presentare la cessazione dei presupposti agevolativi.
 
Tra la modulistica è presente anche l'autocertificazione per fabbricati inagibili e inabitabili. Per saperne di più sull'argomento, vai alla sezione dedicata a inabitabilità e inagibilità nel Vocabolario IMU.
 
La mancata presentazione dell'autocertificazione è soggetta alle medesime sanzioni previste per l'omessa o tardiva dichiarazione IMU.

 
Per conoscere quali sono, consulta la sezione dedicata ai Regolamenti e aliquote.
 

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Autotutela

L'autotutela è quello strumento che consente al Comune di procedere al riesame degli atti adottati e, sussistendone i presupposti, alla loro correzione.
 
L'autotutela è espressione di un potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione ed è dalla stessa esercitato d'ufficio o su iniziativa di parte.

Per maggiori informazioni consulta la sezione degli Istituti a tutela del contribuente dedicata a tale argomento:

 
 

 
Ultimo aggiornamento: 30/11/2018 ore 12:03