Vocabolario ICI - U

Vocabolario tributario U

 

 
 

Usufrutto, uso e abitazione

L'usufrutto, di cui agli articoli 978 e seguenti del codice civile, consiste nella facoltà di godere o di usare la cosa di proprietà di altri, rispettando tuttavia la destinazione economica della cosa stessa.

L'uso e l'abitazione, di cui agli art, 1021 e seguenti del codice civile, consistono nel diritto di utilizzare la cosa, ma limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al pagamento dell'Ici è il titolare del diritto reale di godimento e non il nudo proprietario.

Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello:

1. spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile;
2. del socio della cooperativa edilizia sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria;
3. dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (così recita la circolare del Ministero delle Finanze n. 118 del 7/06/2000).

"Si precisa che l'assegnazione dell'immobile in seguito a separazione fa scattare l'obbligo al pagamento ICI a ciascun proprietario in funzione della propria quota. Questo perche, in linea di principio il giudice della separazione, così come quello del divorzio, non può modificare i diritti reali di godimento precostituiti e quindi non contemplare un diritto reale di abitazione (o di uso) sull'immobile assegnato al coniuge, ma bensì un semplice diritto personale."

 
Ultimo aggiornamento: 28/11/2016 ore 11:48